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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29857/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Gli avvocati avevano proposto ricorso ex art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 per ottenere dal Comune la liquidazione del compenso professionale relativo alla sola fase istruttoria del giudizio di appello. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che, nel processo di appello, non fosse stata svolta un'attività istruttoria autonoma, poiché dopo l'udienza di comparizione le cause erano state rinviate per la precisazione delle conclusioni. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i professionisti deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55 del 2014 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di liquidare la fase "istruttoria e/o di trattazione", prevista dalle tabelle forensi per i giudizi civili dinanzi alla Corte d'appello. Secondo i ricorrenti, il compenso della fase doveva essere riconosciuto anche quando vi fosse trattazione senza istruttoria o istruttoria senza trattazione, sicché era errato considerare la prima udienza come mero completamento della fase introduttiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, la fase di trattazione è remunerata in modo unitario e comprende anche l'eventuale attività istruttoria; nel giudizio di appello tale fase è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c. Ne consegue che la liquidazione del compenso per la fase di trattazione spetta anche quando, nel grado, non si siano svolte attività istruttorie in senso stretto. È stato quindi ritenuto erroneo il principio applicato dalla Corte d'appello, secondo cui la fase non sarebbe dovuta quando all'udienza di comparizione segua quella di precisazione delle conclusioni. La sentenza/ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011

    è la base procedurale del ricorso per la liquidazione giudiziale del compenso professionale

  • art. 4 D.M. n. 55 del 2014

    richiamato insieme all'art. 5 per sostenere e riconoscere la liquidazione del compenso per le fasi del giudizio

  • art. 5 D.M. n. 55 del 2014

    la Corte lo legge nel senso che la fase di trattazione è remunerata unitariamente e comprende l'eventuale attività istruttoria

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per denunciare l'omessa pronuncia o la mancata considerazione della fase professionale da liquidare

  • art. 350 c.p.c.

    nel giudizio di appello la fase di trattazione coincide con le attività previste da tale norma

Massime di principio

  • Nel sistema del D.M. n. 55 del 2014, la fase di trattazione ha natura unitaria e comprende anche l'eventuale attività istruttoria, sicché il relativo compenso non dipende dalla concreta celebrazione di specifici incombenti istruttori.
  • Nel giudizio di appello la fase di trattazione è sempre dovuta in quanto coincide con le attività disciplinate dall'art. 350 c.p.c.; pertanto il compenso per tale fase va liquidato anche se, dopo la comparizione, la causa sia rinviata per la precisazione delle conclusioni.
  • Ai fini della liquidazione del compenso professionale, il giudice non può escludere la fase di trattazione qualificandola come semplice completamento della fase introduttiva quando l'attività processuale svolta corrisponda, in concreto, alla fase tipica del grado di appello.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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