Sentenza n. 8865/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 8167/2023, pubblicata il 25 settembre 2023, resa all’esito del giudizio iscritto al n.r.g. 18925/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero a provvedere. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante la regolare notificazione della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. A fronte dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento; richiamando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Non è stata applicata la penalità di mora, ritenuta allo stato non necessaria, salva una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in relazione alla persistente inerzia amministrativa. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, se necessario, un commissario ad acta.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto necessario per procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'amministrazione e ha concorso a rendere procedibile l'azione di ottemperanza.
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015
È la disciplina legislativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, il cui riconoscimento in favore della ricorrente era già stato accertato dal giudicato civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine previsto per l'adempimento da parte degli enti pubblici, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'ordine giudiziale di esecuzione del titolo.
- L'amministrazione che, a fronte della deduzione di inadempimento, non fornisce chiarimenti o elementi sull'avvenuto adempimento non assolve l'onere di dimostrare l'estinzione dell'obbligazione risultante dal giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata dal giudicato, dovendo il giudice limitarsi ad assicurarne l'integrale esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di infruttuosa scadenza del termine.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: può essere negata quando, allo stato, non risultino necessari i relativi presupposti, ferma la possibilità di disporla successivamente in caso di persistente inottemperanza.
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