Cassazione Penale, Ordinanza n. 36222/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato una condanna per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Nel ricorso sono stati dedotti: 1) vizi nella ricostruzione e valutazione del fatto e nell'apprezzamento del materiale probatorio, contestando in sostanza la prova della destinazione allo spaccio; 2) il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; 4) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che i primi profili mirassero a una rivalutazione del merito già correttamente motivata dai giudici di appello, mentre gli altri motivi erano generici o comunque manifestamente infondati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la motivazione della Corte di appello sulla destinazione allo spaccio, fondata su elementi convergenti: quantità di droga eccedente l'uso personale, suddivisione in più involucri, possesso di denaro di piccolo taglio in assenza di redditi da lavoro e modalità del controllo in un luogo di spaccio. Ha inoltre reputato inammissibile il motivo sul diniego della particolare tenuità del fatto, perché generico e manifestamente infondato, dato che le modalità della condotta escludevano la minima offensività. Ugualmente generiche sono state considerate le doglianze sull'attenuante del lucro di speciale tenuità e sulle attenuanti generiche, in mancanza di un effettivo confronto con la motivazione di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità concrete della condotta di spaccio e l'offesa al bene giuridico non consentono di ritenere il fatto particolarmente tenue o l'offesa minima
l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta in modo generico quando la sentenza di merito valorizza la buona qualità della sostanza e un valore commerciale non esiguo
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
la somma in favore della Cassa delle ammende è stata determinata equitativamente in euro 3000
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio quando la sentenza di merito presenti una motivazione congrua, non illogica e coerente con gli elementi acquisiti.
- La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta in via indiziaria da un insieme di elementi convergenti, quali quantità eccedente l'uso personale, frazionamento in dosi, disponibilità di denaro di piccolo taglio e contesto di controllo riconducibile allo spaccio.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando le concrete modalità della condotta e l'intensità dell'offesa evidenziano una significativa offensività del fatto.
- Le censure sulle attenuanti devono confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; doglianze meramente assertive o generiche sono inammissibili in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni ostative, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36086/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36087/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36088/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36089/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36091/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36093/2025 del 06/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →