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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25946/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dall’impugnazione, da parte del contribuente, dell’intimazione di pagamento n. 06820169032291248000, relativa a cartelle per complessivi euro 18.121, dovuti per IRPEF, Contributo Sanitario Nazionale, Contributo Straordinario Europa e tasse automobilistiche, oltre sanzioni e interessi, per gli anni d’imposta 1994, 1995, 1996 e 1997. Il contribuente dedusse di non avere mai ricevuto la notificazione delle cartelle e degli altri atti presupposti ed eccepì la prescrizione dei crediti. La Commissione tributaria provinciale di Milano accolse il ricorso per mancanza della prova delle notificazioni. In appello, l’Agenzia delle Entrate produsse documentazione relativa alle notifiche; la Commissione tributaria regionale della Lombardia accolse l’appello, ritenendo provate le notificazioni e interrotta la prescrizione. Contro tale sentenza, depositata il 30 maggio 2019, il contribuente propose cinque motivi: (1) violazione dell’art. 2697 c.c., perché la documentazione non avrebbe collegato i referti postali alle cartelle; (2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, lamentando che documenti disorganici e incompleti fossero stati ritenuti idonei a provare le notificazioni; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione, poiché la CTR non avrebbe esaminato date e termini relativi ai singoli crediti; (4) violazione delle norme sulla prescrizione quinquennale dei tributi diretti e delle sanzioni e di quella triennale delle tasse automobilistiche; (5) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata verifica dei fatti e delle norme in base ai quali le pretese non sarebbero prescritte.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo, riqualificandolo, alla luce del suo contenuto, come denuncia di motivazione mancante o meramente apparente sulla decisione relativa alla prescrizione. La motivazione della CTR si limitava ad affermare che gli atti avevano interrotto la prescrizione e determinato il decorso di un nuovo periodo, senza ricostruire il regime prescrizionale applicabile ai diversi tributi, interessi e sanzioni né indicare le date delle notificazioni delle singole cartelle; non era quindi possibile comprendere il percorso logico-giuridico seguito per respingere l’eccezione. Il primo e il secondo motivo sono stati dichiarati inammissibili: contestavano il risultato della valutazione delle prove e sollecitavano una rivalutazione del merito, senza denunciare un’errata ripartizione dell’onere probatorio, un diverso valore legale attribuito alle prove o l’omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti, non potendosi esaminare il regime prescrizionale o l’omesso esame in assenza della necessaria ricostruzione in fatto e della motivazione sulla prescrizione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo e puntuale esame dell’eccezione di prescrizione delle singole pretese fiscali e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere

    La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre quando il giudice ripartisce erroneamente l’onere della prova, non quando valuta in modo asseritamente errato le prove ritenendo assolto l’onere dalla parte che ne era gravata.

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento

    La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile se si deduce che il giudice ha attribuito alla prova un valore diverso da quello consentito dalle regole legali di valutazione o ha disapplicato una specifica regola probatoria; non basta contestare il modo in cui ha esercitato il prudente apprezzamento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti presuppone la prospettazione dell’omessa valutazione di un fatto storico decisivo non ravvisabile nelle censure mosse dal ricorrente alla valutazione del materiale probatorio compiuta dalla CTR in difformità dalle proprie tesi difensive.

    Il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di uno specifico fatto storico decisivo non esaminato; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o di contrapporre alla ricostruzione del giudice quella preferita dalla parte.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione previsto dall'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

    La sentenza è nulla per difetto di motivazione quando non espone il criterio logico e il percorso argomentativo che hanno condotto alla decisione, così da non consentire di comprenderne il fondamento.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, unicamente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento

    La motivazione meramente formale equivale a motivazione mancante quando le argomentazioni non rendono percepibile il fondamento della decisione e il ragionamento seguito dal giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    La norma è richiamata nel motivo di ricorso, ma la Corte ha qualificato la censura come denuncia di motivazione mancante o apparente e non ha ravvisato una distinta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

    La Corte non ha fondato la decisione su una violazione dell’art. 112 c.p.c.; ha esaminato la censura come vizio della motivazione sulla prescrizione.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte diversa da quella che ne è gravata; non ricorre per il solo fatto che il giudice abbia ritenuto, sulla base di una valutazione probatoria contestata, che la parte onerata abbia fornito la prova.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: occorre dedurre la violazione delle regole legali di valutazione della prova o l’attribuzione alla prova di un valore diverso da quello consentito.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti e non è integrato dalla mera contestazione della valutazione delle prove o dalla richiesta di una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La motivazione sulla prescrizione è meramente apparente se si limita ad affermare l’effetto interruttivo degli atti senza rendere comprensibili le ragioni della decisione. Quando sono dedotte pretese relative a diversi crediti fiscali, il giudice deve consentire di individuare il ragionamento seguito rispetto ai regimi prescrizionali applicabili e agli elementi fattuali rilevanti, comprese le date delle notificazioni dei singoli atti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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