Cassazione Penale, Ordinanza n. 29813/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il reato di evasione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per evasione. I motivi dedotti riguardavano il giudizio di responsabilità, la sussistenza del dolo e il mancato accesso ai programmi di giustizia riparativa. La Corte di cassazione rileva che tali censure erano in parte meramente riproduttive di questioni già correttamente esaminate dai giudici di merito e, in parte, miravano soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una nuova ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato solo indirettamente attraverso l'indicazione del reato di evasione oggetto della condanna; non emerge una specifica interpretazione della norma.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in modo congruo dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove, poiché ciò esula dal sindacato della Corte di cassazione.
- La deduzione del difetto di dolo deve misurarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Il diniego di accesso a programmi di giustizia riparativa, se censurato senza un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione di merito, non è idoneo a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29742/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29743/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29747/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29748/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29749/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29750/2025 del 27/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →