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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16828/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La lite nasce da un contratto preliminare avente a oggetto la vendita di un letto edificabile. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto e, ritenendo infondati i reciproci addebiti, aveva disposto la restituzione delle prestazioni ricevute da entrambe le parti. La Corte d’appello, investita dall’appello principale della società e dall’appello incidentale della controparte, ha invece riformato la decisione, attribuendo la responsabilità prevalente alla promittente venditrice e riconoscendo al ricorrente il diritto di trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra. La Corte territoriale ha però rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dal ricorrente, fondata su una scrittura del 1 aprile 2016 qualificata come transazione, ritenendo incerta la riconducibilità/opponibilità del documento per la sottoscrizione apposta solo in calce e non su ogni pagina, e valorizzando inoltre il comportamento della società che aveva comunque proposto appello, ritenuto incompatibile con la volontà di dare esecuzione alla scrittura. Il ricorrente ha quindi proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 2719 c.c., per avere la Corte d’appello richiesto un requisito formale non previsto per la validità della scrittura privata e per non aver considerato che la controparte non aveva disconosciuto la conformità all’originale della copia prodotta; 2) violazione degli artt. 1965, 1321 e 1173 c.c., per aver negato efficacia al documento transattivo sul presupposto che una parte avesse poi agito in giudizio, mentre la transazione non cessa di avere valore per il solo mancato intento di esecuzione; 3) violazione dell’art. 100 c.p.c., per non aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello per cessazione della materia del contendere conseguente alla transazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, ritenendo manifestamente fondate entrambe le censure. Quanto al primo motivo, ha affermato che la sottoscrizione della scrittura privata apposta in calce al documento è sufficiente a imputarne il contenuto al sottoscrittore; la eventuale firma su ogni foglio non è richiesta per la validità della sottoscrizione, ma solo per evitare la sostituzione dei fogli nei documenti composti da più pagine. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che la transazione non viene meno per il solo fatto che una parte non intenda darvi esecuzione, essendo necessario un mutuo dissenso per il venir meno del vincolo. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, affinché riesamini l’impugnazione tenendo conto del documento transattivo; al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    La conformità della copia all'originale rileva secondo le regole proprie del disconoscimento; la sottoscrizione in calce alla scrittura privata è sufficiente a imputarne il contenuto al firmatario e non è richiesto che la firma sia apposta su ogni pagina ai fini della validità del documento.

  • art. 1965 c.c.

    La transazione è un contratto con cui le parti definiscono una lite mediante reciproche concessioni; una volta conclusa, non viene meno per il solo fatto che una parte non intenda eseguirla.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato per qualificare la transazione come contratto e quindi come fonte del vincolo negoziale tra le parti.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato quale norma sulle fonti delle obbligazioni, per sostenere che il documento transattivo produce un vincolo obbligatorio tra le parti.

  • art. 100 c.p.c.

    La dedotta cessazione della materia del contendere per effetto della transazione non è configurabile nei termini prospettati se il vincolo transattivo permane; l'eccezione di inammissibilità dell'appello non può essere accolta sul solo rilievo del mancato adempimento.

Massime di principio

  • La sottoscrizione apposta in calce a una scrittura privata è sufficiente, di regola, a imputare al firmatario il contenuto del documento; la firma su ciascun foglio non è requisito di validità della sottoscrizione, ma misura idonea a prevenire sostituzioni nei documenti plurifogli.
  • La copia di una scrittura privata, se non specificamente disconosciuta nei modi di legge, può essere utilizzata dal giudice ai fini della decisione senza che possa pretendersi un formalismo ulteriore non previsto dalla disciplina della prova documentale.
  • La transazione, una volta perfezionata, non perde efficacia per il mero comportamento inadempiente o per il successivo mutamento di volontà di una parte; per sciogliere il vincolo è necessario un nuovo accordo di mutuo dissenso.
  • Quando esiste una transazione validamente conclusa su una lite pendente, il giudice deve valutarne l'incidenza processuale e sostanziale, ma non può escluderne l'efficacia solo perché una parte abbia successivamente proposto impugnazione o manifestato l'intenzione di non eseguirla.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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