Cassazione Penale, Ordinanza n. 33365/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguardava la condanna di un imputato per l’inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, con applicazione della pena di euro 15.000 di multa da parte del Giudice di pace. Nel ricorso per cassazione l’imputato deduceva, in sintesi, due censure: da un lato, l’omessa valutazione del proprio stato di indigenza quale asserito giustificato motivo idoneo a escludere la configurabilità del reato; dall’altro, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la sentenza non avrebbe indicato elementi specifici a sostegno del mancato riconoscimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che, in tema di immigrazione clandestina, il giustificato motivo che esclude il reato di inosservanza dell’ordine del Questore deve consistere in situazioni ostative, oggettive o soggettive, alla possibilità di ottemperare, e non nel mero disagio socio-economico tipico del migrante clandestino. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi positivi e che non è sufficiente il solo stato di incensuratezza. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998
Integra il reato di inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato; il giustificato motivo deve essere concreto e ostativo all’ottemperanza, non potendo coincidere con il mero disagio socio-economico.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dall’assenza di elementi o circostanze positive; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
È richiamato come intervento normativo che ha inciso sulla disciplina delle circostanze attenuanti generiche, rafforzando l’esigenza di elementi positivi per la loro concessione.
Norma di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata quale fonte della modifica dell’art. 62-bis c.p.
Massime di principio
- Nel reato di inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, il giustificato motivo esimente deve consistere in impedimenti concreti, oggettivi o soggettivi, che rendano impossibile l’adempimento, e deve essere allegato dall’interessato.
- Il mero stato di indigenza o il disagio socio-economico, tipicamente connesso alla condizione del migrante irregolare, non sono di per sé sufficienti a escludere la responsabilità per l’inosservanza dell’ordine di allontanamento.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull’assenza di elementi positivi in favore dell’imputato; non esiste un automatismo favorevole basato sulla sola incensuratezza.
- Quando il ricorrente si limita a contestare la mancanza di una motivazione specifica sul diniego delle attenuanti generiche, senza indicare concreti elementi favorevoli trascurati dal giudice di merito, la censura tende a essere manifestamente infondata o inammissibile.
Come è indicizzato
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