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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05385/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatori)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento del compenso previsto dagli artt. 73 e 73-bis l. aut. per la diffusione di fonogrammi protetti tramite il circuito radiotelevisivo installato nelle camere di strutture ricettive riconducibili a imprese agricole/agrituristiche. Le imprese convenute avevano contestato: la legittimazione attiva della società attrice a riscuotere il compenso; la sussistenza stessa dell'obbligazione per la mera presenza di apparecchi televisivi nelle camere; la misura del compenso e la necessità di accordi tra organismi di intermediazione e associazioni di categoria; l’irrilevanza del carattere non lucrativo dell’attività; la condanna alle spese. La società di gestione, con ricorso incidentale, ha invece censurato la qualificazione del credito come obbligazione di durata soggetta a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., sostenendo che il diritto al compenso nasce da distinti fatti costitutivi, cioè dalle singole diffusioni dei fonogrammi, e non da una prestazione periodica unica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale delle strutture ricettive, ritenendo infondate o inammissibili le censure su legittimazione attiva, sussistenza del diritto al compenso, determinazione della misura, spese e questione di costituzionalità. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società di gestione, ritenendo erronea l’applicazione della prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. al credito per equo compenso ex art. 73 l. aut., perché si tratta di un diritto che sorge in relazione a distinti fatti costitutivi e non di un’obbligazione periodica o di durata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e il giudizio rinviato alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 73 l. 22 aprile 1941, n. 633

    primo comma; secondo comma

    Riconosce al produttore di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori un diritto al compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi mediante diffusione radiofonica e televisiva e altre pubbliche utilizzazioni; il diritto opera anche per utilizzazioni senza fine di lucro tramite l'art. 73-bis.

  • art. 73-bis l. 22 aprile 1941, n. 633

    Riconosce un equo compenso anche per l'utilizzazione dei fonogrammi effettuata a scopo non di lucro.

  • art. 79 l. 22 aprile 1941, n. 633

    Richiamato dai ricorrenti ma ritenuto non decisivo rispetto alla fattispecie concreta.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale riguarda le obbligazioni periodiche o di durata; non si applica al credito per equo compenso ex art. 73 l. aut., che nasce da fatti costitutivi distinti e autonomi.

  • art. 81 c.p.c.

    Invocato per il difetto di legittimazione attiva; la censura è stata respinta perché diretta a contestare l'interpretazione della clausola statutaria e dei mandati.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 81 c.p.c. per contestare la legittimazione ad agire.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per rilevare che alcune censure di appello erano state reputate apodittiche e, come tali, non specificamente censurate in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi per dedurre omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per dedurre motivazione apparente; la Corte ha escluso l'anomalia motivazionale, ritenendo raggiunto il minimo costituzionale.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in tema di riparto dell'onere della prova sulla legittimazione, sull'esigibilità e sul quantum del compenso.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nei motivi come norma sulle presunzioni, senza specifica decisività nel decisum.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nei motivi come norma sulle presunzioni, senza autonoma ratio decisoria accolta.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte ha ritenuto la censura in parte inammissibile o non specifica.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per la motivazione e il giusto processo; la Corte ha escluso la violazione del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella questione di costituzionalità; la Corte ha escluso la violazione perché il parametro degli accordi non era vincolante ma solo orientativo.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato nella questione di costituzionalità; la Corte ha ritenuto che il compenso non avesse natura tributaria o di prestazione patrimoniale imposta.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato nella questione di costituzionalità, ritenuta infondata in modo generico e comunque manifestamente infondata.

  • art. 8 direttiva 2006/115/CE

    Richiamato dai ricorrenti ma ritenuto non pertinente rispetto alla fattispecie esaminata.

  • art. 3 direttiva 2001/29/CE

    Interpretato nel senso ampio di comunicazione al pubblico, comprensivo della fornitura di segnale televisivo nelle camere di una struttura ricettiva a favore di un pubblico nuovo.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti contributivi conseguenti al rigetto del ricorso principale e all'accoglimento di quello incidentale.

  • d.P.C.M. 19 dicembre 2012

    Richiamato dai ricorrenti in tema di legittimazione e disciplina del compenso, ma non ritenuto decisivo.

  • d.P.C.M. 2 febbraio 2015

    Indicato come fonte che disciplina la misura del compenso e prevede la determinazione mediante accordi tra organismi di intermediazione e organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative; l'assenza di accordo non esclude il diritto, potendo provvedere il giudice.

  • d.m. n. 55/2014

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite.

  • artt. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale richiamata nel preambolo dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Il diritto al compenso previsto per la comunicazione al pubblico di fonogrammi protetti sorge anche quando la diffusione avvenga in camere di strutture ricettive mediante apparecchi televisivi installati dall'esercente, poiché la clientela della struttura integra un pubblico nuovo ai fini della disciplina unionale sulla comunicazione al pubblico.
  • La nozione di comunicazione al pubblico va interpretata in senso ampio, avendo riguardo al contesto e alle finalità di elevata protezione dei titolari dei diritti connessi; non rileva che la diffusione avvenga in un luogo privatamente fruibile dal cliente se l'esercente rende tecnicamente possibile l'accesso al segnale.
  • La mera installazione delle attrezzature non costituisce di per sé l'atto di comunicazione, ma se l'esercente distribuisce ai clienti il segnale televisivo tramite tali apparecchi si realizza comunque una comunicazione al pubblico rilevante ai fini del compenso.
  • La determinazione della misura del compenso può essere affidata ad accordi tra organismi di intermediazione e organizzazioni rappresentative degli utilizzatori, ma l'assenza di tali accordi non elimina il diritto sostanziale al compenso, che può essere quantificato dal giudice.
  • Il credito per equo compenso ex art. 73 l. aut. non è un'obbligazione periodica o di durata ai fini dell'art. 2948, n. 4, c.c.; la prescrizione quinquennale si applica solo quando vi sia una pluralità di prestazioni periodiche sorrette da un titolo unitario, non quando il diritto nasce da distinti fatti costitutivi autonomi.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione del "minimo costituzionale"; non sono più deducibili semplici insufficienze o contraddittorietà della motivazione.
  • L'interpretazione di clausole statutarie o negoziali è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici, non per la sola diversa lettura proposta dal ricorrente.
  • Le questioni sulla compensazione delle spese di lite rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e, salvo specifiche violazioni di legge, non sono normalmente sindacabili in cassazione.
  • La questione di costituzionalità è manifestamente infondata quando il compenso controverso non ha natura tributaria o di prestazione patrimoniale imposta e quando il giudice conserva margini di valutazione equitativa non vincolati da parametri esterni.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreImpugnazioniSpese di lite
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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