Cassazione Penale, Sentenza n. 23310/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che confermava la condanna per guida in stato d'ebbrezza (art. 186 C.d.S.) per aver guidato con tasso alcolemico di 1,72 g/l il 14/06/2020, con aggravante di aver provocato un incidente e aver circolato in orario notturno. Il ricorrente deduceva: (i) nullità e inutilizzabilità delle analisi ematiche per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.), contestando che l'avviso fosse stato dato solo per l'etilometro e non per il prelievo ematico; (ii) insufficienza probatoria dell'accertamento sintomatico qualora fossero esclusi i risultati ematici; (iii) errata applicazione dell'art.186 comma 2-bis C.d.S. e carenza motivazionale sulla revoca della patente; (iv) erronea qualificazione dell'aggravante dell'incidente; (v) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; (vi) eccezione di prescrizione del reato (contravvenzione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati o manifestamente riconducibili a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. In particolare: i primi due motivi sono stati considerati reiterazione di censure già respinte in appello e non hanno criticato specificamente la motivazione della Corte territoriale; la ritenuta regolarità dell'avviso in atti e la fondatezza degli elementi indiziari relativi allo stato di ebbrezza sono state ritenute congruamente motivate dal giudice di merito; la configurazione dell'aggravante dell'incidente e l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente sono state confermate come conseguenza obbligata dalla constatazione del tasso >1,5 g/l e dall'incidente; il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato; infine, la doglianza sulla prescrizione è risultata inadeguata dato il regime di improcedibilità introdotto per fatti successivi al 10/01/2020 e l'assenza del decorso dei termini utili. Conseguenze: ricorso inammissibile, conferma della condanna di primo grado (pena e ammenda) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
comma 1, comma 2 lett. c), comma 2-bis, comma 2-sexies
Applicata per la fattispecie di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; la presenza di tale concentrazione con incidente determina l'aggravante e l'applicazione obbligatoria della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente (art. 186, comma 2-bis) senza necessità di ulteriore motivazione quando il fatto è accertato.
art. 114 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Riguarda l'avviso al fermato della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli atti (verbali sottoscritti e comportamenti in atto), non risultasse acquisita l'inutilizzabilità delle analisi ematiche per assenza dell'avviso, per cui l'eccezione non ha retto.
Norma che disciplina l'atto di accertamenti urgenti e l'obbligo di informare l'indagato della facoltà di farsi assistere; la Corte territoriale ha ritenuto l'avviso documentalmente indicato nel verbale di accertamenti urgenti e quindi regolare.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di elementi positivi che dimostrino la meritevolezza della diminuzione della pena, il diniego non richieda una motivazione analitica come invece è richiesto per il riconoscimento delle attenuanti stesse.
Criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte d'appello ha adeguatamente richiamato i criteri ai fini della valutazione delle attenuanti e del loro diniego.
Introduzione del regime di improcedibilità per i procedimenti i cui termini non sono rispettati dopo il 10/01/2020; la Corte ha osservato che il termine di improcedibilità invocato dal ricorrente non era decorsi nei termini e quindi l'eccezione di estinzione per prescrizione risultava inidonea.
Riferimento al termine per la decisione del giudizio di appello (richiamato nel contesto del regime di improcedibilità ex art. 344-bis); la mancata definizione nei termini previsti può determinare improcedibilità, ma nella fattispecie non era accaduto.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla condanna alla somma da versare alla Cassa delle ammende; usata per giustificare la condanna pecuniaria accessoria imposta al ricorrente in cassazione.
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione di merito: va indicato e confrontato punto per punto ciò che la sentenza impugnata ha motivato; la mera reiterazione di censure già respinte in appello è inammissibile.
- La presunta nullità o inutilizzabilità di accertamenti (es. prelievo ematico) per mancato avviso sul diritto al difensore deve essere dimostrata con riferimento specifico agli atti e alla loro mancanza; se il verbale di accertamenti urgenti risulta controfirmato e contiene l'avviso, l'eccezione difficilmente regge in sede di legittimità.
- Quando è accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e sia provato il nesso con un incidente, l'art. 186 C.d.S. impone l'aggravante e la revoca della patente, con limitata necessità di motivazione aggiuntiva da parte del giudice.
- L'accertamento sintomatico (osservazione di segni esterni) può integrare la prova dello stato di ebbrezza, ma la sua valutazione è di merito e difficilmente sindacabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito è logica e congrua.
- Le attenuanti generiche richiedono una motivazione positiva se concesse; il diniego può essere motivato in termini generali richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. e non necessita di dettagli puntuali se non emergono elementi che giustifichino la diminuzione della pena.
- Le questioni relative alla prescrizione devono essere valutate alla luce del regime di improcedibilità (art. 344-bis c.p.p.) per fatti successivi al 10/01/2020: verificare sempre i termini procedurali e la decorrenza utile prima di fondare un'eccezione di estinzione del reato.
- Per impugnazioni efficaci in cassazione è fondamentale il confronto diretto e preciso con la motivazione della sentenza impugnata; motivazioni generiche o riletture alternative dei fatti non soddisfano i requisiti di ammissibilità.
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