Cassazione Civile, Ordinanza n. 08623/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di rimborso, avanzata dalla contribuente, delle trattenute IRPEF e addizionali operate nel giugno 2004 su un contributo regionale denominato "borsa formativa di autoimpiego", erogato in base alla l.r. Sicilia 23 gennaio 1998 n. 3. La contribuente sosteneva che tale somma dovesse considerarsi esente da IRPEF in forza della successiva l.r. Sicilia 28 dicembre 2004 n. 17, che aveva espressamente qualificato il contributo come assimilabile a borse di studio. La CTP aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto; la CTR aveva confermato la decisione, riducendo solo l’importo perché parte della ritenuta era stata già utilizzata in detrazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: secondo la ricorrente, la legge regionale istitutiva non prevedeva un contributo qualificabile come borsa di studio, ma un reddito assimilabile a quello di lavoro dipendente, quindi imponibile IRPEF; inoltre la l.r. n. 17/2004 non era norma interpretativa ma innovativa e, comunque, non applicabile a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. L’intimata non si è difesa in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo perché la legge regionale istitutiva del contributo non configurava una borsa di studio, bensì un reddito assimilabile al lavoro dipendente soggetto a IRPEF; la successiva l.r. Sicilia n. 17/2004 aveva natura innovativa e non poteva essere applicata retroattivamente a trattenute operate nel 2004. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio denunciato dall’Agenzia per contestare l’erronea applicazione delle leggi regionali rilevanti ai fini dell’imposizione fiscale
non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto
consente alla Corte di decidere nel merito, dopo la cassazione, quando la causa sia matura per la decisione
l.r. Regione Siciliana 23 gennaio 1998, n. 3
legge istitutiva del contributo; non prevede una provvidenza qualificabile come borsa di studio, ma un reddito assimilabile a lavoro dipendente e quindi imponibile IRPEF
l.r. Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17
ha portata innovativa e non interpretativa; non può applicarsi a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore
ordinanza Corte cost. n. 43 del 2014
richiamata a sostegno della natura innovativa della l.r. n. 17/2004 e della imponibilità del contributo
Cass. 20 marzo 2014, n. 6480
richiamata in senso conforme sulla qualificazione fiscale del contributo
Massime di principio
- Quando una provvidenza regionale, per la sua disciplina originaria, non è qualificabile come borsa di studio ma come reddito assimilato al lavoro dipendente, essa resta soggetta a IRPEF salvo diversa previsione valida e applicabile ratione temporis.
- Una norma successiva che qualifichi espressamente in modo diverso un contributo già erogato non è automaticamente interpretativa: se ha contenuto innovativo, non si applica retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
- In sede di legittimità, se l’errore di diritto è decisivo e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.
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