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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27623/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un indagato gravemente sospettato di partecipazione a un'associazione mafiosa e di reati aggravati dal metodo mafioso, in particolare detenzione e porto di esplosivo, estorsioni e illecita concorrenza ai danni di pescatori operanti in un tratto di mare controllato dal sodalizio. Dopo la perdita di efficacia della precedente misura cautelare per decorso dei termini di deposito dell'ordinanza del riesame, il Tribunale collegiale ha nuovamente applicato la misura degli arresti domiciliari con presìdi elettronici, ritenendo sussistenti eccezionali esigenze cautelari. Con il ricorso per cassazione l'indagato ha denunciato: 1) motivazione mancante o apparente sull'esistenza delle eccezionali esigenze cautelari richieste per la rinnovazione della misura dopo la caducazione del titolo; 2) vizi motivazionali e illogicità della risposta del tribunale del riesame, sostenendo che erano mancanti elementi nuovi o sopravvenuti, che l'indagato era rimasto libero per oltre due mesi, che era stato più volte autorizzato ad allontanarsi dal domicilio e che altri coindagati si trovavano liberi, sicché la motivazione sarebbe stata solo apparente e contraddittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha affermato che, nel caso di rinnovazione della misura cautelare dopo la perdita di efficacia per ragioni processuali, il tribunale del riesame può integrare la motivazione del provvedimento genetico se questo contenga almeno un nucleo argomentativo sulle ragioni cautelari; non è invece consentita l'integrazione quando la motivazione sia del tutto mancante in senso grafico o apparente. Nel caso concreto, tuttavia, l'ordinanza impugnata non era priva di motivazione sulle eccezionali esigenze cautelari, poiché aveva valorizzato la gravità dei reati, lo stabile inserimento dell'indagato nel clan, il ruolo svolto nell'organizzazione e la disponibilità di armi ed esplosivi, elementi idonei a fondare un'elevata probabilità di reiterazione. La Corte ha inoltre escluso rilievo decisivo al confronto con la posizione di altri coimputati e alle modalità meno afflittive degli arresti domiciliari, richiamando l'autonomia delle posizioni processuali e la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i reati contestati. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 311 comma 5-bis c.p.p.

    consente la rinnovazione della misura cautelare dopo la perdita di efficacia solo in presenza di eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate; il requisito va verificato anche in relazione ai reati di criminalità organizzata e la motivazione deve dar conto della consistenza del pericolo per la collettività.

  • art. 309 comma 9 c.p.p.

    non impedisce al tribunale del riesame di integrare una motivazione insufficiente del provvedimento cautelare, purché vi sia un nucleo motivazionale sul quale sviluppare il contraddittorio; se la motivazione è del tutto mancante o apparente, l'integrazione non è ammessa.

  • art. 309 comma 10 c.p.p.

    "l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata"

    la rinnovazione del titolo cautelare dopo la perdita di efficacia è subordinata a una motivazione specifica sulle eccezionali esigenze cautelari.

  • art. 275 comma 4 c.p.p.

    richiamato per distinguere le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza rispetto alle esigenze eccezionali richieste per la rinnovazione del titolo; nel caso dei reati contestati opera una presunzione di particolare gravità e adeguatezza della misura più intensa.

  • art. 292 comma 2 c.p.p.

    l'autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari è richiesta per il giudice che emette la misura inaudita altera parte, non per il tribunale del riesame chiamato a scrutinare il provvedimento.

  • art. 274 c.p.p.

    richiamato quale parametro delle ordinarie esigenze cautelari, che richiedono un pericolo concreto e attuale, distinto dal livello più intenso richiesto per la rinnovazione della misura dopo la perdita di efficacia.

  • art. 416-bis c.p.

    il reato associativo di tipo mafioso è valorizzato come indice di particolare allarme e di stabile inserimento nel sodalizio, idoneo a sorreggere il giudizio cautelare.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    l'aggravante del metodo mafioso è richiamata per connotare la gravità dei reati e la sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione.

  • art. 629 c.p.

    reato contestato in forma aggravata e in concorso, rilevante nel quadro di criminalità organizzata e di controllo del territorio/settore economico.

  • art. 513-bis c.p.

    reato contestato per l'illecita concorrenza mediante minaccia e imposizione di condotte economiche nei confronti dei pescatori.

  • artt. 10 e 12 l. 497/1974

    norme richiamate per la detenzione e il porto di esplosivo ad elevata potenzialità, considerate sintomatiche della pericolosità dell'indagato.

Massime di principio

  • Nella rinnovazione di una misura cautelare divenuta inefficace per ragioni processuali, il giudice deve motivare in modo specifico sulle eccezionali esigenze cautelari; non è però necessario che la motivazione si fondi su elementi nuovi o sopravvenuti, potendo rilevare anche i medesimi fatti già considerati, se sufficienti a descrivere una situazione di pericolo di intensità eccezionale.
  • Il tribunale del riesame può integrare una motivazione cautelare insufficiente, ma non può sostituirsi al giudice genetico quando la motivazione sia radicalmente assente o meramente apparente; in tale caso l'ordinanza va annullata.
  • Le eccezionali esigenze cautelari richieste per la rinnovazione del titolo cautelare non coincidono con le ordinarie esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., ma implicano una valutazione più intensa del pericolo, correlata alla gravità dei fatti, alla capacità criminale dell'indagato e alla concreta probabilità di reiterazione.
  • Per i reati di criminalità organizzata e per i reati aggravati dal metodo mafioso, la stabilità dell'inserimento nel sodalizio, il ruolo operativo ricoperto e la disponibilità di armi o esplosivi costituiscono indici forti della pericolosità e dell'imprescindibilità di una misura coercitiva.
  • La posizione cautelare dei coindagati non determina automaticamente identità di trattamento, poiché la risposta cautelare è individualizzata e dipende dalle specifiche caratteristiche soggettive e dai delitti ascritti a ciascun indagato.
  • La scelta di misure meno afflittive degli arresti domiciliari, o la temporanea libertà dell'indagato in pendenza del procedimento cautelare, non escludono di per sé la sussistenza delle eccezionali esigenze cautelari quando la motivazione evidenzi un pericolo elevato e concreto di reiterazione.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniCorruzione
RamiMisure cautelariProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

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