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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23012/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale, con concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa per i reati contestati. Nel ricorso è stato dedotto un vizio di motivazione della decisione di merito; tuttavia la censura è stata formulata in modo ritenuto del tutto generico, senza individuare i passaggi argomentativi asseritamente viziati né le specifiche ragioni di diritto o i dati di fatto posti a fondamento della doglianza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo di vizio di motivazione era aspecifico e non idoneo a devolvere un effettivo controllo di legittimità, perché non confrontava in modo puntuale la sentenza impugnata e si limitava a prospettare una lettura alternativa dei fatti senza evidenziare precise omissioni, illogicità o carenze argomentative. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. n. 115/2002

    Norma posta a fondamento della condanna confermata nei due gradi di merito; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione, ma solo il richiamo quale titolo di reato contestato.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente quale parametro del vizio di motivazione deducibile in cassazione; la Corte ribadisce che la censura deve essere specifica e non meramente assertiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci un vizio di motivazione è inammissibile se formulato in termini generici, senza individuare i passaggi della sentenza impugnata ritenuti erronei o illogici.
  • Non è sufficiente contrapporre alla decisione di merito una lettura alternativa dei fatti: occorre indicare specifiche carenze argomentative, omissioni o illogicità idonee a incidere sulla tenuta logica della motivazione.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a controllo di legittimità; in difetto, la censura non assolve la funzione devolutiva del giudizio di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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