Cassazione Penale, Ordinanza n. 37646/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato aveva riportato conferma in appello, in sede di rinvio, della sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, commessi tra luglio 2020 e settembre 2021. Con un unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 572 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato i rapporti tra lui e la persona offesa: secondo la difesa, la relazione familiare sarebbe cessata, venendo meno l'elemento tipico del reato; inoltre la sua condotta non sarebbe stata animata da finalità punitiva verso la persona offesa. Da ciò faceva discendere l'insussistenza dei presupposti del delitto contestato e la necessità di escludere l'applicazione dell'art. 572 c.p., anche in favore di una diversa qualificazione della vicenda.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha valorizzato la motivazione della Corte d'appello, ritenuta congrua, non illogica né contraddittoria, e conforme ai principi di diritto richiamati anche nella sentenza rescindente. In particolare ha condiviso la conclusione secondo cui le condotte maltrattanti erano iniziate durante la convivenza, e che il legame familiare non poteva dirsi cessato con la sola fine della relazione sentimentale, poiché le parti esercitavano in modo condiviso la responsabilità genitoriale sul figlio minore comune. Ne è derivata la correttezza della qualificazione giuridica ex art. 572 c.p. e della conferma della responsabilità penale dell'imputato. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi è configurabile anche quando la relazione sentimentale sia cessata, se permangono vincoli familiari e la condotta maltrattante sia iniziata in costanza di convivenza; la prosecuzione della responsabilità genitoriale condivisa sul figlio minore può escludere la cessazione del legame familiare rilevante.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La doglianza era costruita come violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla sussistenza degli elementi del reato.
La Corte ha escluso che la fattispecie dovesse essere ricondotta agli atti persecutori, ribadendo invece la configurabilità dei maltrattamenti.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento, trattandosi di procedimento per reati contro la famiglia.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 572 c.p., la cessazione della relazione sentimentale non esclude di per sé la permanenza del rapporto familiare o convivenziale rilevante quando sussistono ulteriori elementi di legame, come la comune genitorialità e l'esercizio condiviso della responsabilità sul figlio minore.
- Le condotte maltrattanti possono integrare il reato di cui all'art. 572 c.p. anche se si protraggono oltre la fine della convivenza, purché abbiano avuto inizio in un contesto di relazione familiare o parafamiliare qualificata.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della sua congruità e non manifesta illogicità: quando la decisione di merito è coerente e aderente ai principi di diritto, la censura che mira a rivalutare il fatto è manifestamente infondata.
- La diversa figura degli atti persecutori ex art. 612-bis c.p. non va applicata in modo automatico quando il quadro fattuale descrive un abituale regime di sopraffazione in un contesto familiare ancora giuridicamente rilevante.
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