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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38756/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma dell'8 marzo 2021, emessa in sede di rinvio dopo annullamento parziale della Corte di cassazione. Il ricorrente deduce due motivi principali: 1) violazione dell'art. 420-ter, comma 5, c.p.p. e vizio di motivazione per non aver accettato le istanze di differimento dell'udienza dell'8 marzo 2021 (per impegni professionali e per positività al Covid-19); 2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., e art. 157 c.p., con richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata il 12 agosto 2020, assumendo la data di consumazione nel 12 febbraio 2008 (data della dichiarazione di fallimento). Il ricorrente afferma inoltre che l'art. 606, comma 3, c.p.p. non sarebbe applicabile perché il termine prescrizionale sarebbe maturato dopo la sentenza di annullamento della Quinta Sezione della Cassazione del 27 settembre 2019.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p., perché promosso contro un provvedimento ormai non impugnabile: lo stesso ricorrente aveva già proposto un ricorso per i medesimi motivi, dichiarato inammissibile dalla Prima Sezione in data 1 giugno 2022 (sent. n. 49559/22), da cui la sentenza impugnata era divenuta irrevocabile ai sensi dell'art. 648, comma 2, seconda alinea, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (L.F.)

    Norma contestata nel capo di imputazione per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; citata a ricostruzione del titolo di reato nella sentenza di condanna originaria.

  • art. 216 L.F. (primo e quarto comma)

    Richiamato in relazione alle sanzioni accessorie comminate (inabilitazione e divieto di esercitare uffici direttivi) e alla loro rideterminazione in sede di rinvio.

  • art. 219, secondo comma, n.1 r.d. 267/1942

    Ulteriore riferimento normativo relativo alla fattispecie di bancarotta, richiamato nella motivazione della condanna originaria.

  • art. 420-ter, comma 5, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per censurare il rigetto delle istanze di differimento dell'udienza; la Corte non ha però esaminato il merito della questione perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per ragioni processuali preclusive.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento ai motivi di cassazione relativi a nullità, vizio di motivazione e violazione di norme sostanziali (in particolare prescrizione); la Corte non è però entrata nel merito per via dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 157 c.p.

    Norma sulla prescrizione del reato richiamata dal ricorrente per sostenere che il reato si era estinto il 12 agosto 2020; la questione non è stata valutata nel merito dalla Corte di Cassazione in questa decisione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per escluderne l'applicabilità al caso concreto, ma la Corte non si è pronunciata sul punto a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Base normativa utilizzata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso promosso contro un provvedimento non impugnabile.

  • art. 648, comma 2, seconda alinea, c.p.p.

    Richiamato per affermare che la sentenza impugnata era divenuta irrevocabile a seguito della pronuncia della Prima Sezione del 1 giugno 2022, impedendo un nuovo riesame in cassazione sui medesimi motivi.

  • art. 616, c.p.p.

    Applicato per la condanna alle spese processuali e per la previsione della sanzione pecuniaria (somma a favore della Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile e con profili di colpa nella formulazione dei motivi.

Massime di principio

  • Non è possibile proporre in Cassazione un nuovo ricorso con i medesimi motivi se, per lo stesso atto, è già stato proposto e dichiarato inammissibile un precedente ricorso: la sentenza oggetto del nuovo ricorso è divenuta irrevocabile e il ricorso successivo è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
  • Prima di proporre un nuovo ricorso in Cassazione è necessario verificare lo stato di irrevocabilità del provvedimento impugnato, tenendo conto di eventuali pronunce di annullamento o di inammissibilità già rese sulla stessa questione.
  • Questioni sostanziali come la prescrizione del reato devono essere tempestivamente e adeguatamente dedotte nelle fasi processuali competenti; tuttavia, se esiste un impedimento procedurale (es. irrevocabilità della sentenza), il giudice di legittimità può non entrare nel merito.
  • Le istanze di differimento d'udienza per legittimo impedimento o motivi di salute vanno documentate e tempestive, ma anche ben corroborate proceduralmente: comunque, la valutazione del loro accoglimento può diventare irrilevante se il ricorso contro la decisione è inammissibile per ragioni formali.
  • Il ricorrente che propone motivi manifestamente ripetuti o carenti sotto il profilo formale corre il rischio di essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (come la somma a favore della Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare approfonditamente la strategia processuale prima di proporre ricorsi duplicativi.

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