Cassazione Civile, Ordinanza n. 33580/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo grado, della domanda di pensione di reversibilità proposta da un figlio nei confronti dell'ente previdenziale; in appello la decisione viene riformata e viene riconosciuto il diritto alla prestazione, ritenendo provata l'inabilità assoluta al lavoro tramite consulenza tecnica e ritenendo non prescritto il diritto per effetto dell'interruzione derivante dalla domanda amministrativa. L'ente previdenziale ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia la violazione delle norme sulla pensione ai superstiti e delle norme processuali e sostanziali sull'onere della prova, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe accertato un requisito costitutivo essenziale del diritto, cioè la vivenza a carico del figlio al momento del decesso del genitore; con il secondo lamenta la violazione della disciplina della prescrizione, assumendo che i ratei antecedenti al decennio anteriore alla domanda amministrativa del 9.9.2010 fossero prescritti. Il controricorrente propone a sua volta ricorso incidentale per il mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
La decisione
La Corte di cassazione respinge preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di esposizione dei fatti, ritenendo sufficiente il racconto contenuto nel primo motivo. Accoglie poi entrambi i motivi del ricorso principale: rileva che la sentenza impugnata non aveva compiuto alcun accertamento sulla vivenza a carico, requisito costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità, e che aveva altresì escluso in modo apodittico la prescrizione senza verificare se, rispetto alla domanda amministrativa interruttiva, fossero decorsi più di dieci anni dai singoli ratei o dalla decorrenza del diritto. Il ricorso incidentale resta assorbito. La sentenza d'appello viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, per i necessari accertamenti di merito e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 13 r.d.l. n. 636/1939
norma costitutiva del diritto alla pensione di reversibilità, richiamata insieme alle modifiche successive, che implica la verifica di tutti i requisiti previsti dalla disciplina
art. 2 L. n. 218/1952
richiamato come disposizione che ha sostituito la disciplina originaria della pensione ai superstiti
art. 22 L. n. 903/1965
norma successiva richiamata per la disciplina della pensione di reversibilità
art. 19, comma 2, D.P.R. n. 818/1957
norma richiamata in relazione ai requisiti del diritto alla prestazione
invocato in tema di onere della prova dei requisiti costitutivi del diritto
richiamato nel motivo dell'ente in relazione al contenuto del ricorso introduttivo e ai fatti dedotti
richiamato in relazione alle difese del convenuto e alla contestazione dei requisiti della prestazione
richiamato come norma sulle preclusioni in appello
richiamato come norma sulle preclusioni e sui poteri istruttori nel rito del lavoro
richiamato nel motivo sull'estinzione del diritto per prescrizione
applicato dalla Corte nel senso che la prescrizione ordinaria decennale va verificata con riferimento ai singoli ratei e al periodo anteriore all'atto interruttivo
richiamato nel ricorso incidentale per gli accessori delle prestazioni di natura previdenziale
richiamato nel ricorso incidentale in tema di interessi e rivalutazione sulle prestazioni dovute
Massime di principio
- Il diritto alla pensione di reversibilità presuppone l'accertamento di tutti i requisiti costitutivi previsti dalla disciplina di settore; tra essi, quando richiesto dalla legge, la vivenza a carico del superstite deve essere specificamente verificata e non può essere obliterata dal giudice di merito.
- La consulenza tecnica può essere utile ad accertare l'inabilità al lavoro del superstite, ma non esonera il giudice dall'esaminare anche gli ulteriori presupposti autonomi del diritto alla prestazione.
- In materia di prestazioni periodiche previdenziali, la prescrizione va valutata con riferimento ai singoli ratei e al periodo anteriore all'atto interruttivo, non potendo il giudice escludere in modo apodittico la prescrizione senza verificare se siano decorsi più di dieci anni dalla decorrenza del diritto o dai singoli crediti.
- L'atto di domanda amministrativa può avere efficacia interruttiva della prescrizione, ma non elimina la necessità di verificare quali ratei risultino eventualmente maturati e prescritti prima dell'interruzione.
- Nel ricorso per cassazione, l'esposizione dei fatti di causa può ritenersi sufficiente anche quando risulti integrata nel corpo dei motivi, purché consenta di comprendere la vicenda processuale e le censure dedotte.
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