Cassazione Penale, Sentenza n. 7787/2022 del 03/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto di conferma della misura di prevenzione personale (sorveglianza con obbligo di soggiorno per 5 anni) e la confisca di beni; le censure principali sono: 1) improcedibilità della proposta per la lunga detenzione subita da Aloi (2015-2020); 2) assenza o carenza della prova dell'attualità della pericolosità sociale, contestando la valutazione basata sui procedimenti Itaca e Mythos e sostenendo che la pericolosità sarebbe limitata al biennio 2009-2011; 3) illegittimità della confisca dell'immobile acquisito nel 1996 dalla moglie per mancanza di ragionevole correlazione temporale tra acquisto e pericolosità, nonché nuova interpretazione della sentenza Itaca; 4) mancata considerazione e valutazione delle consulenze tecniche di parte che dimostrerebbero la lecita provenienza delle risorse impiegate per acquisto e ristrutturazione (CTU Connabriati e altri elementi probatori), e violazione del principio di ragionevolezza temporale richiamato dalla giurisprudenza SU Gattuso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: il primo motivo è generico e privo di prospettazione specifica; la Corte d'Appello ha fornito ampia e congrua motivazione sulla pericolosità sociale di Aloi ricostruendo la sua lunga carriera criminale (arrestiti e provvedimenti dal 1993 in poi, latitanza fino al 2015, condanne definitive nel processo Itaca e altre misure), ha considerato il periodo di detenzione ma ritenuto che comportamenti in carcere fossero strumentali; ha applicato i criteri della giurisprudenza SU Gattuso sull'accertamento dell'attualità della pericolosità e ha ritenuto sussistente tale requisito anche alla luce della capacità di rigenerazione del sodalizio e della latitanza. Quanto alla confisca, la Corte ha ritenuto che la sentenza Itaca costituisca elemento nuovo che giustifica la rivalutazione e la confisca nonostante un precedente decreto di restituzione del 2007; le consulenze di parte non superano la motivazione dettagliata dei giudici di merito sul carattere illecito delle risorse. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione) art. 4
Richiamato in relazione ai criteri di valutazione della pericolosità sociale; la Corte lo interpreta come norma che richiede valutazione circostanziata dell'attualità e continuità della pericolosità anche tramite elementi indiziari
Decreto Legislativo 159/2011 art. 14, comma 2-ter
Stabilisce l'obbligo di rivalutare l'attualità della pericolosità quando la misura personale sia stata sospesa per una detenzione protrattasi per almeno due anni; la Corte lo applica, ritenendo corretta la nuova valutazione effettuata dopo la detenzione di Aloi
Decreto Legislativo 159/2011 art. 24
Richiamato dalla difesa in relazione all'improcedibilità dell'azione sulla misura patrimoniale; la Corte valuta la materia ma ritiene che siano emersi elementi nuovi che giustificano la confisca
Codice di procedura penale art. 125
Citato in relazione alle modalità di valutazione delle prove e della confisca; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione in materia di misure di prevenzione
Decreto Legislativo 152/2011 art. 27 e art. 10
Riferito al regime di impugnazione nei procedimenti di prevenzione: il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, con limiti nel sindacato sulla motivazione
Sezioni Unite, Sentenza Gattuso (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017)
Giurisprudenza richiamata per il principio che anche per i presunti appartenenti ad associazioni mafiose è necessario accertare l'attualità della pericolosità e che la presunzione di stabilità del vincolo associativo va verificata con analisi degli elementi di fatto; la Corte segue tale indirizzo
Principio del giudicato rebus sic stantibus (giurisprudenza di Cassazione, es. Sez. U, n. 600/2009)
Richiamato per spiegare che il giudicato non impedisce la rivalutazione della pericolosità se emergono elementi nuovi o preesistenti non valutati che aggravino la pericolosità stessa
Massime di principio
- Argomentazioni generiche in cassazione sono inammissibili: il ricorso deve contestare in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata
- Nei procedimenti di prevenzione l'attualità della pericolosità sociale deve essere accertata con elementi concreti; anche per affiliati a organizzazioni mafiose non si può prescindere da una valutazione dinamica e circostanziata
- La detenzione lunga non elimina automaticamente la pericolosità: il giudice deve valutare se il comportamento carcerario sia genuino o strumentale e rivalutare la pericolosità quando la detenzione supera due anni (art. 14, comma 2-ter DLgs 159/2011)
- La confisca può essere disposta anche se in precedenza era stato disposto un provvedimento favorevole, quando emergano elementi nuovi o non prima valutati che consentano una diversa valutazione del nesso temporale e della provenienza dei beni
- In sede di Cassazione nei procedimenti di prevenzione il sindacato sulla motivazione è limitato: è possibile denunciare motivazione assente o meramente apparente o violazioni di legge, mentre la semplice contestazione di valutazioni tecniche dei giudici di merito è spesso inammissibile
- Le consulenze tecniche di parte devono essere specificamente contrastanti con le risultanze valutate dal giudice per incidere sul provvedimento; altrimenti la mera produzione non basta a sovvertire una motivazione dettagliata
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