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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19921/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coerede)

La controversia

La controversia nasce dallo scioglimento giudiziale di una comunione ereditaria tra due coeredi. Il tribunale aveva disposto la divisione con attribuzione di beni in natura e conguaglio monetario, rigettando varie domande accessorie. In appello, dopo una sentenza non definitiva che aveva già respinto le principali censure e rinviato solo su alcune questioni tecniche di frazionamento e accatastamento, la corte territoriale con sentenza definitiva aveva confermato la divisione ritenendo irrilevanti le doglianze sulla diversa consistenza del lotto assegnato all'odierna ricorrente, sulla pretesa incidenza di confini con terzi e sull'approvazione catastale del frazionamento. La ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione, tutti incentrati su un'unica censura sostanziale: la consulenza tecnica d'ufficio, tramite successive mail del consulente, avrebbe rivelato che il frazionamento inizialmente predisposto era stato modificato dopo il termine per le osservazioni, con possibile attribuzione alla ricorrente di un lotto inferiore e non corrispondente al 50% dell'asse, oltre a una possibile incidenza di beni non pienamente appartenenti alla comunione. Ha quindi dedotto violazione di giudicato interno ed esterno, omessa considerazione di documenti decisivi, omesso esame della denuncia di frode processuale e falso in perizia, e falsa applicazione delle norme processuali e sostanziali sulla divisione e sulla prova. La doglianza centrale era che, alla data della divisione, il giudice avrebbe dovuto tener conto della reale consistenza e attuale appartenenza dei beni comuni, anche se sopravvenuta o emersa in corso di causa, e non poteva escludere il rilievo di un fatto decisivo solo perché non dedotto come separata azione di regolamento di confini o di servitù.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e da trattarsi unitariamente tutti i motivi, perché la sentenza d'appello ha erroneamente qualificato come nuova e irrilevante la deduzione relativa alla diversa consistenza del bene assegnato, omettendo di esaminare un fatto decisivo risultante dagli atti e dalla consulenza tecnica, idoneo a incidere sulla corretta formazione del progetto divisionale. La Corte ha affermato che, nella divisione, la stima e l'individuazione dei beni devono essere attualizzate al momento della pronuncia e devono considerare ogni elemento incidente sul valore e sull'effettiva consistenza del compendio comune; pertanto, anche una sopravvenienza o una possibile evizione parziale possono rilevare nel giudizio divisorio. Ha inoltre osservato che la divisione giudiziale si articola in fasi progressive e che la questione della reale consistenza del patrimonio comune non può essere esclusa sul presupposto del giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, affinché riesamini le vicende che avrebbero colpito alcuni dei beni originariamente in comunione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come base dei motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per denunciare nullità processuali e omessa motivazione su questioni rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 2909 c.c.

    È evocato in relazione ai limiti del giudicato, ma la Corte esclude che il giudicato impedisse di considerare la sopravvenienza o l'accertamento del fatto incidente sulla divisione.

  • art. 324 c.p.c.

    È invocato per sostenere la formazione del giudicato interno sulla sentenza non definitiva, ma la Corte ritiene che non impedisse il riesame della consistenza dei beni comuni.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte valorizza l'obbligo di esaminare la questione decisiva dedotta.

  • art. 99 c.p.c.

    È richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla legittimazione e all'iniziativa processuale.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato nei motivi di ricorso con riguardo all'interesse ad agire e a resistere.

  • art. 329 c.p.c.

    È citato nei motivi insieme alle norme sul giudicato e sull'impugnazione.

  • art. 342 c.p.c.

    È citato in relazione alla specificità dei motivi di appello e alla loro ammissibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato per la valutazione delle prove e dei fatti allegati e documentati.

  • art. 116 c.p.c.

    È evocato per lamentare l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica.

  • art. 331 c.p.c.

    È citato nei motivi, ma la Corte non fonda la decisione su un problema di integrazione del contraddittorio.

  • art. 373 c.p.c.

    È citato nei motivi, senza che la decisione si fondi su sospensione dell'esecutorietà o questioni analoghe.

  • art. 374 c.p.c.

    È citato nei motivi, ma non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 950 c.c.

    È richiamato nel quinto motivo, ma la Corte non decide una vera azione di regolamento di confini; serve a contestualizzare la dedotta incidenza della diversa consistenza del bene.

  • art. 951 c.c.

    È richiamato nel quinto motivo, in relazione alla disciplina dei confini e alla prova della consistenza del lotto.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio in relazione alla reale consistenza e appartenenza dei beni in comunione.

  • art. 726 c.c.

    È richiamato per affermare che la stima dei beni oggetto di divisione rientra nel potere del giudice del merito, ma deve essere attualizzata al momento della divisione.

  • art. 785 c.p.c.

    È richiamato per descrivere la struttura della divisione giudiziale e la possibilità che l'accertamento sul diritto in comunione sia compiuto nella fase dichiarativa.

  • art. 3:36, comma 2, c.p.c.

    La pronuncia sembra riportare una numerazione materialmente errata; il riferimento è usato per affermare la caducazione del capo della sentenza non definitiva relativo all'attribuzione dei lotti, ma il testo non consente di identificarlo con certezza.

Massime di principio

  • Nella divisione di beni in comunione, la stima e la formazione delle quote devono essere effettuate con riferimento al momento della pronuncia divisoria, tenendo conto di tutti gli elementi che incidono sulla concreta consistenza e sul valore dei beni.
  • Non è inammissibile come nuova la deduzione, nel giudizio divisorio, di un fatto sopravvenuto o comunque emerso in corso di causa e idoneo a incidere sulla corretta formazione del progetto di divisione, anche se accertato dal consulente tecnico d'ufficio.
  • Il giudicato formatosi su una sentenza non definitiva non impedisce di riconsiderare fatti decisivi sopravvenuti o non ancora definitivamente valutati, quando la loro incidenza riguardi la stessa corretta attribuzione dei lotti nella divisione.
  • La questione della reale appartenenza, anche solo parziale, di un bene al compendio comune può essere esaminata incidenter tantum nel giudizio divisorio, senza necessità che partecipino al processo i terzi eventualmente rivendicanti, se il punto serve solo a verificare la corretta formazione delle porzioni.
  • La divisione giudiziale ha natura progressiva: prima si accerta il diritto allo scioglimento della comunione e la consistenza del compendio, poi si procede alla concreta formazione e attribuzione dei lotti; non è corretto invertire tali fasi ignorando l'incertezza sulla consistenza dei beni.
  • Il giudice di merito deve motivare specificamente sul rilievo di documenti e risultanze tecniche che prospettino una diversa consistenza o un possibile depauperamento del bene assegnato, quando tali elementi siano decisivi per la quantificazione delle quote.

Come è indicizzato

MaterieComunionePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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