Cassazione Penale, Sentenza n. 47146/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata per reati di traffico di stupefacenti (artt. 110 c.p., 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorso deduceva: (1) carenza e illogicità della motivazione quanto alla sussistenza della partecipazione del Mura all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, lamentando l'assenza di elementi specifici sul ruolo, sulla consapevolezza di far parte del sodalizio e la possibile spiegazione amicale dei rapporti; (2) carenza di motivazione circa l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, e di adeguatezza/proporzionalità della misura, essendosi secondo la difesa interrotti i rapporti con il sodalizio dal 4 aprile 2022 e non essendovi contatti con altri soggetti identificabili.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla motivazione, ritenendo invece puntualmente motivata la partecipazione del Mura al sodalizio e il suo ruolo quale soggetto incaricato di ricevere e convogliare il denaro provento delle ingenti transazioni di cocaina. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata anche la doglianza sulle esigenze cautelari: il Tribunale ha valutato la posizione di rilievo del ricorrente nell'associazione, il coinvolgimento in numerosi e recenti episodi delittuosi fino ai primi mesi del 2022 e la sua capacità di rapporti autonomi con soggetti non identificati operanti nel narcotraffico, non essendo sufficiente la mera affermazione difensiva di un'interruzione dei rapporti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; sono disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
Richiamato per la partecipazione a più reati (concorso materiale o morale) nell'ambito dei fatti contestati; la Corte non ha censurato l'uso di questo riferimento per collegare i reati-fine all'attività del ricorrente
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 73, commi 1 e 6; art. 74
Art. 73 richiede la configurazione di reati relativi al traffico di stupefacenti; art. 74 punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha ritenuto che la motivazione avesse dimostrato il ruolo del ricorrente in più reati-fine (art. 73) e la sua partecipazione al sodalizio (art. 74) in termini probatori sufficienti a fondare la misura cautelare
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020
Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; qui applicata perché non è stata richiesta la discussione orale nei termini previsti
Dispositioni di attuazione del c.p.p.
Rinvio agli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia (notifiche, comunicazioni). La Corte ha ordinato l'esecuzione degli adempimenti conformemente a tale norma
Massime di principio
- La mera frequentazione o rapporti amicali non escludono la valutazione dell'appartenenza associativa se ricorrono ripetuti e specifici comportamenti funzionali al sodalizio (es. ruolo continuativo nel ricevere e convogliare proventi di traffici rilevanti).
- In Cassazione le censure di motivazione devono evidenziare vizi logici o contraddittorietà apprezzabili ex ante; la contestazione generica della motivazione è spesso dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
- Per disarticolare una misura cautelare carceraria basata su attività pregresse non basta affermare l'interruzione dei rapporti: occorrono elementi concreti e verificabili che dimostrino l'assenza di pericolo di reiterazione, di inquinamento probatorio o di contatti con altri ambiti criminali.
- Il giudice valuta l'adeguatezza della misura cautelare guardando alla posizione del detenuto nel sodalizio, alla gravità e ripetizione dei reati-fine e alla sussistenza di collegamenti correnti o potenziali con altri soggetti criminali; tali elementi possono giustificare il mantenimento della custodia anche se gli ultimi episodi risalgono a mesi precedenti.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto il rischio economico processuale è reale se il ricorso non risulta fondato.
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