Cassazione Penale, Ordinanza n. 23428/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 per mancanza di documentazione medica e aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. Nel ricorso si contestava, da un lato, la decisione sull'affidamento terapeutico; dall'altro, si sosteneva che il Tribunale avesse trascurato elementi positivi della condotta del detenuto, lamentando in sostanza una errata valutazione del percorso trattamentale e della sua idoneità all'ammissione alla misura alternativa. La Corte rileva però che la censura sull'affidamento terapeutico è generica perché non affronta specificamente il rilievo della mancanza di documentazione medica, mentre quella sull'affidamento in prova è meramente rivalutativa, poiché sollecita una diversa lettura di elementi già considerati dal giudice di sorveglianza, il quale aveva fatto applicazione del principio di gradualità ritenendo necessario un ulteriore periodo di osservazione prima della concessione della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico il motivo relativo all'affidamento terapeutico, non essendo specificamente censurata la ragione decisiva della decisione impugnata, cioè la mancanza di documentazione medica. Ha inoltre giudicato infondata in quanto meramente rivalutativa la doglianza sull'affidamento in prova, osservando che il Tribunale di sorveglianza aveva legittimamente applicato il principio di gradualità e poteva richiedere un ulteriore periodo di osservazione e ulteriori esperimenti premiali prima di ammettere il condannato alla misura alternativa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
L'affidamento terapeutico richiede la presenza della documentazione medica necessaria a fondare la richiesta; la mancata produzione di tale documentazione legittima la declaratoria di inammissibilità dell'istanza.
L'affidamento in prova al servizio sociale può essere negato quando il Tribunale di sorveglianza, applicando il principio di gradualità, ritenga necessario un ulteriore periodo di osservazione e verifiche prima della concessione della misura.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro decisioni del tribunale di sorveglianza, il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della decisione impugnata; la censura generica è inammissibile.
- Quando il provvedimento di sorveglianza fonda l'inammissibilità di una richiesta sulla mancanza di documentazione essenziale, il ricorrente deve contestare puntualmente tale carenza e non limitarsi a deduzioni generiche sulla propria situazione.
- La doglianza che chieda alla Corte di cassazione una nuova valutazione del merito, contrapponendo elementi positivi già esaminati dal giudice di sorveglianza, è inammissibile perché estranea al controllo di legittimità.
- In tema di misure alternative, il principio di gradualità consente al tribunale di sorveglianza di subordinare l'accesso alla misura a un ulteriore periodo di osservazione e ad altri esiti trattamentali, anche in presenza di elementi favorevoli, quando ciò sia ritenuto necessario per verificare l'effettiva capacità del condannato di rispettare le prescrizioni.
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