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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29474/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva accolto gli appelli del contribuente e annullato gli avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2003-2006. Gli atti avevano contestato a una società ucraina la mancata tenuta delle scritture contabili e la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, con determinazione induttiva dei redditi e irrogazione di sanzioni; al contribuente tali atti erano stati notificati nella qualità, ritenuta dall'Ufficio, di amministratore di fatto della società. Con il primo motivo l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 100 e 182 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità degli appelli proposti personalmente dal contribuente per difetto di legittimazione e di interesse ad agire, poiché egli era estraneo al rapporto tributario oggetto degli avvisi. I motivi residui, non riportati nel dettaglio, erano formulati in via subordinata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il contribuente, essendo destinatario degli avvisi solo nella pretesa qualità di amministratore di fatto, non aveva interesse ad agire contro atti rivolti alla società per obbligazioni tributarie ad essa riferibili. Ha chiarito che la possibile responsabilità dell'amministratore di fatto per imposte non versate dalla società, prevista dall'art. 36 del d.P.R. n. 603/1972, configura una obbligazione ex lege autonoma e per fatto proprio, da far valere con uno specifico atto dell'Ufficio, e non consente di impugnare gli atti emessi contro la società. Ha quindi accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deciso nel merito dichiarando inammissibile l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato per contestare la legittimazione ad agire dell'appellante

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire richiede un risultato utile concreto e giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 81 e 100 c.p.c. nel motivo di ricorso

  • art. 36, d.P.R. 29 settembre 1972, n. 603

    configura una responsabilità ex lege dell'amministratore per le imposte non versate dalla società, avente natura civilistica e titolo autonomo rispetto all'obbligazione fiscale

  • artt. 1176 e 1218 c.c.

    richiamati per qualificare la responsabilità dell'amministratore come obbligazione civilistica da inadempimento

Massime di principio

  • L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sussiste solo se la parte mira a un risultato utile, concreto e giuridicamente conseguibile mediante la pronuncia richiesta; non è sufficiente un interesse meramente ipotetico o riflesso rispetto a possibili conseguenze future.
  • Chi è estraneo al rapporto giuridico oggetto di un atto impositivo emesso nei confronti di altro soggetto non può impugnare quell'atto per contestarne la legittimità, salvo che l'atto incida direttamente sulla propria sfera giuridica.
  • La responsabilità dell'amministratore di fatto per imposte non versate dalla società, ove prevista dall'ordinamento, ha natura autonoma e presuppone uno specifico atto dell'Amministrazione fondato su presupposti propri, con possibilità di difesa anche sulla contestazione della qualità di amministratore.
  • Non opera un'efficacia riflessa del giudicato formatosi tra Fisco e società nei confronti di un soggetto estraneo al relativo rapporto processuale, quando la pretesa successiva riguarda un titolo e un rapporto giuridico diversi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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