Cassazione Penale, Ordinanza n. 26888/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza relativa al reato di occupazione abusiva di immobile. Dal testo emerge che il ricorrente aveva dedotto, con un primo motivo, l'operatività della scriminante dello stato di necessità, sostenendo in sostanza che l'occupazione sarebbe stata giustificata dalla propria condizione abitativa. Con un secondo motivo contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché lo stato di necessità può operare solo in presenza di un pericolo attuale e transitorio di danno grave alla persona, non per soddisfare stabilmente l'esigenza di reperire un alloggio; quanto al secondo motivo, ha ritenuto immune da illogicità la valutazione con cui la corte di merito aveva escluso la particolare tenuità del fatto sulla base di elementi specifici della vicenda.
Norme richiamate
Sono gli articoli richiamati nel ricorso come base del reato contestato; dal testo emerge che la vicenda riguarda l'abusiva occupazione di un immobile, ricondotta alla fattispecie di invasione di terreni o edifici e alla disciplina richiamata nel capo di imputazione.
art. 2 Cost.
Richiamato per affermare che la compromissione del diritto di abitazione o di altri diritti fondamentali della persona può integrare, in astratto, il pericolo grave richiesto dallo stato di necessità.
Invocato dal ricorrente quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ritiene legittima la sua esclusione in base agli elementi concreti del caso.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La scriminante dello stato di necessità può giustificare l'abusiva occupazione di un immobile solo se il pericolo di danno grave alla persona è attuale, transitorio e inevitabile, e solo per il tempo in cui permangono tutti gli elementi della causa di giustificazione.
- Lo stato di necessità non può essere invocato per coprire un'occupazione finalizzata a risolvere stabilmente il bisogno abitativo o a reperire un alloggio in via definitiva.
- La valutazione di esclusione della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da elementi specifici della concreta vicenda e non presenti manifeste illogicità.
- Quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma in favore della cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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