Cassazione Penale, Ordinanza n. 22214/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente censurava il decreto del tribunale che aveva escluso la possibilità di ottenere la fungibilità tra la custodia cautelare in precedenza sofferta e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Deduceva la violazione dell'art. 657 c.p.p. e dell'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo, in sostanza, che il periodo di custodia cautelare avrebbe dovuto essere computato nella durata della misura di prevenzione. La Corte rileva tuttavia che la richiesta era formulata in modo generico e che la doglianza non individuava in modo concreto un errore di calcolo della Procura generale. Sul piano giuridico, il ricorso muoveva dalla pretesa assimilabilità tra pena detentiva e misura di prevenzione, prospettando l'applicazione dell'istituto della fungibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del tribunale secondo cui l'art. 657 c.p.p. consente la fungibilità esclusivamente tra pena detentiva e custodia cautelare già sofferta, non tra custodia cautelare e misura di prevenzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è interpretata in senso restrittivo: riguarda esclusivamente la fungibilità della pena detentiva con la custodia cautelare sofferta, e non consente il computo di tale periodo rispetto a una misura di prevenzione.
È richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di fungibilità tra custodia cautelare e sorveglianza speciale, ma la Corte non ne ricava una base per estendere il meccanismo di computo alle misure di prevenzione.
Pur non essendo espressamente indicato nel testo, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è la conseguenza tipica dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La fungibilità prevista dall'art. 657 c.p.p. opera solo tra custodia cautelare già sofferta e pena detentiva da eseguire, non potendo essere estesa alle misure di prevenzione personale.
- Il periodo di custodia cautelare patito per un fatto diverso non può essere computato nella durata di una misura di prevenzione anteriormente applicata.
- Un ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a deduzioni generiche e non confronta specificamente la motivazione del provvedimento impugnato, soprattutto in tema di calcolo della durata delle misure.
- La mera invocazione di norme sulla fungibilità non basta a ottenere il computo di periodi restrittivi in ambiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
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