Cassazione Civile, Ordinanza n. 31698/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto della Corte d'appello di Trento che aveva respinto il reclamo contro il diniego di esdebitazione. In fatto, il giudice di merito aveva già concesso un rinvio dell'udienza camerale in attesa dell'esito di un procedimento di riabilitazione pendente davanti al tribunale di sorveglianza, relativo a una condanna per truffa aggravata; successivamente aveva ritenuto non necessario un ulteriore rinvio e aveva negato il beneficio, rilevando che la condanna riguardava un reato ostativo perché commesso in connessione funzionale/finalistica con l'attività d'impresa. Con quattro motivi il ricorrente denunciava: violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. e degli artt. 142 e ss. l. fall., per omessa ammissione di prova documentale e omesso esame del provvedimento di riabilitazione; motivazione contraddittoria tra il rigetto del rinvio e il rigetto del reclamo; motivazione apparente sulla connessione tra reato e impresa; violazione dell'art. 142 l. fall. perché il giudice avrebbe dovuto attendere l'esito della riabilitazione, la quale esclude ogni valutazione ostativa sui reati ivi indicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'esdebitazione, la condanna per delitti commessi in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa è ostativa quando il reato risulti commesso non in mera occasionalità, ma in stretto collegamento finalistico o funzionale con l'attività imprenditoriale. Ha precisato che la riabilitazione, se intervenuta, impedisce di valorizzare quella condanna come ostativa, ma che non esiste un obbligo di sospendere il giudizio di esdebitazione solo perché pende un procedimento di riabilitazione. Nel caso concreto la corte di merito aveva accertato in fatto la connessione funzionale tra truffa e attività d'impresa; il ricorrente non aveva indicato specifici elementi storici contrari né dedotto l'intervenuta riabilitazione. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura sul preteso omesso esame/prova, ma non ritenuto violato in concreto
richiamato per dedotta motivazione apparente o contraddittoria; la Corte ha escluso il vizio
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, ritenuto rispettato
art. 111 Cost.
invocato per censurare la motivazione del decreto, ma la Corte ha ritenuto la motivazione comprensibile e sufficiente
artt. 142 e ss. legge fallimentare
norme sull'esdebitazione; la Corte ribadisce che il reato ostativo richiede connessione funzionale o finalistico con l'attività d'impresa, salvo riabilitazione
art. 142, n. 6, legge fallimentare
la condanna per delitti commessi in connessione con l'esercizio dell'impresa esclude il beneficio quando il nesso è stretto e funzionale; la riabilitazione, se intervenuta, impedisce di rivalutare la condanna come ostativa
richiamato per distinguere il caso di sospensione necessaria, prevista solo per la pendenza del procedimento penale e non per il solo procedimento di riabilitazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In materia di esdebitazione, la condanna per delitti commessi "in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa" è ostativa solo quando il reato sia stato commesso in uno stretto collegamento finalistico o funzionale con l'impresa, e non in un mero rapporto occasionale.
- Se interviene la riabilitazione per uno dei reati ostativi previsti dalla legge fallimentare, il giudice dell'esdebitazione non può più valorizzare quella condanna per negare il beneficio.
- La pendenza di un procedimento di riabilitazione non impone la sospensione del giudizio di esdebitazione; la sospensione necessaria è prevista solo per la pendenza del procedimento penale nei casi espressamente indicati dalla legge.
- La censura di motivazione apparente non è ammissibile se il ricorrente non indica specificamente elementi storici contrari idonei a smentire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito afferma che un fatto è "risultato" in causa, la motivazione può ritenersi sufficiente se, nel contesto del provvedimento, consente di comprendere la ratio decidendi e il fatto decisivo accertato.
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