Cassazione Penale, Sentenza n. 12110/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il delitto di diffamazione pronunciata dal Giudice di pace e poi dal Tribunale di Ferrara, articolando due motivi: (1) violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per motivazione apparente dell'atto di appello (la sentenza di appello avrebbe motivato in modo generico rinviando al "compendio probatorio" senza richiamare e valutare gli specifici elementi di fatto e di prova); (2) violazione dell'art. 599 cod. pen., sostenendo che la condanna era stata confermata nonostante il giudice di primo grado avesse riconosciuto la provocazione, con conseguenze possibili sulla responsabilità o sulla pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (vizio di motivazione) e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha rilevato che la motivazione della sentenza d'appello era apparente e non dava conto del percorso logico-giuridico con riferimento agli elementi concreti del caso, limitandosi a riferimenti generici al "compendio probatorio" e a principi giurisprudenziali non adeguatamente applicati. Per questo motivo la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ferrara.
Norme richiamate
Imposizione di una motivazione chiara, congrua e riferita ai fatti specifici e alle risultanze probatorie; la motivazione non può essere meramente apparente o generica e deve rendere conto del percorso logico seguito dal giudice.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare la decisione impugnata quando sussiste violazione delle norme sulla motivazione, inclusa la motivazione apparente o insufficiente.
Norma che definisce il reato di diffamazione; nel caso concreto il motivo relativo all'applicazione della norma (riconoscimento della provocazione) è stato assorbito perché non è stata esaminata a causa del vizio motivazionale dell'appello.
ad. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Richiamata nella decisione per delimitare l'ambito di illustrazione dei motivi in cassazione (riferimento procedurale alla loro esposizione nei limiti consentiti).
Norma citata solo in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale; attiene a modalità procedurali straordinarie (suscettibili di consentire atti scritti in Cassazione).
Massime di principio
- La motivazione della sentenza d'appello deve essere specifica: il giudice deve richiamare gli elementi di fatto e le prove e spiegare in modo coerente il passaggio dal dato probatorio alla conclusione giuridica; formulazioni generiche come "compendio probatorio" sono insufficienti.
- Se la Corte riscontra una motivazione apparente o insufficiente, annulla la sentenza impugnata e rinvia il processo al giudice di merito per un nuovo esame, senza decidere direttamente il merito sostanziale.
- Quando il primo grado riconosce circostanze che possono incidere sulla responsabilità (es. provocazione), l'appello che conferma la condanna deve motivare perché tali circostanze non producono effetto esimenti o attenuanti; l'omissione di tale valutazione integra un vizio motivazionale.
- L'annullamento per vizio di motivazione non equivale ad assoluzione: il giudice di rinvio deve rinnovare la valutazione delle prove e motivare nuovamente la decisione in modo conforme alle prescrizioni di legge.
- In casi simili, le difese dovrebbero sollecitare specifiche deduzioni probatorie e chiedere al giudice di appello un espresso esame degli elementi contestati; in assenza di ciò, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione è una strada efficace.
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