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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20867/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello di Morelli avverso la condanna per evasione (sentenza del Tribunale di Bologna 29/11/2023). La Corte di appello aveva fondato l'inammissibilità sul mancato deposito, unitamente all'atto di appello, di uno specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza (art. 581, comma 1-quater c.p.p.) e sulla presunta invalidità dell'elezione di domicilio per mancata autenticazione della firma del difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che l'imputato non fosse da considerarsi assente perché, con atto del 30/11/2023, aveva conferito al difensore procura speciale per la richiesta di riti alternativi (art. 420, comma 2-ter c.p.p.), per cui l'ammissibilità dell'appello doveva essere valutata secondo l'art. 581, comma 1-ter c.p.p. (applicabile alle impugnazioni proposte entro il 24/08/2024). L'atto di appello (depositato il 20/12/2023) richiamava espressamente l'elezione di domicilio effettuata in primo grado e tale richiamo era sufficiente ai fini di individuare il luogo per la notifica. Inoltre la Corte ha escluso l'invalidità dell'elezione di domicilio per mancata autenticazione della firma: la nomina del difensore di fiducia sottoscritta dall'imputato e trasmessa via PEC è valida senza autenticazione. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che tale disposizione sia stata applicata erroneamente dalla Corte di appello perché si riferisce al caso in cui l'imputato sia proceduto in assenza; nel caso concreto l'imputato era rappresentato da procuratore speciale e dunque non poteva considerarsi assente.

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    Applicabile alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024; la Sezioni Unite hanno chiarito che è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, idoneo a consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo di notifica.

  • art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    È altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale

    La nomina di un procuratore speciale per la richiesta di un rito alternativo fa considerare presente l'imputato e comporta che l'ammissibilità dell'appello debba essere valutata secondo le regole applicabili ai presenti (qui: art. 581, comma 1-ter).

  • art. 96, cod. proc. pen.

    La nomina del difensore di fiducia può avvenire mediante dichiarazione resa all'autorità procedente o trasmessa; non richiede particolari formalità né l'autenticazione della sottoscrizione per essere efficace.

  • art. 39, disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    L'autenticazione della sottoscrizione è prevista solo per i casi espressamente indicati dalla legge; non è quindi richiesto che ogni dichiarazione di nomina sia autenticata, nemmeno se trasmessa via PEC.

  • art. 33, comma 1, lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma che aveva inserito l'art. 581, comma 1-ter, finalizzato a semplificare e rendere più spedite le notificazioni nelle impugnazioni.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter; la Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite che stabilisce la salvaguardia dell'applicazione dell'art. 1-ter alle impugnazioni proposte entro il 24/08/2024.

  • Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024

    Interpretazione giurisprudenziale che chiarisce che, ai fini dell'art. 581, comma 1-ter, è sufficiente il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, per consentire l'individuazione del luogo di notifica.

Massime di principio

  • Se l'imputato nomina un procuratore speciale per la richiesta di un rito alternativo (o è rappresentato per quella finalità), è considerato presente: pertanto non si applicano le regole più stringenti previste per gli imputati processati in assenza.
  • Per le impugnazioni proposte entro il 24/08/2024 si applica l'art. 581, comma 1-ter: è sufficiente che l'atto di impugnazione indichi espressamente e specificamente la precedente elezione o dichiarazione di domicilio e la sua collocazione negli atti, senza necessità di allegare nuovamente la documentazione autenticata.
  • La nomina del difensore di fiducia sottoscritta dall'imputato e trasmessa via PEC è valida e non richiede autenticazione della firma da parte del difensore per essere efficace.
  • Nel valutare l'ammissibilità di un atto processuale occorre sempre verificare la normativa vigente alla data di deposito dell'atto e la giurisprudenza delle Sezioni Unite che eventualmente chiarisce la portata della norma.
  • La mancata produzione di un mandato specifico a impugnare è rilevante solo se l'imputato era realmente assente o non aveva conferito al difensore poteri compatibili con la proposizione dell'impugnazione.

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