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Sentenza

Sentenza n. 74/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, (Sezione Prima) n. -OMISSIS- del 9 marzo 2021, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202101071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino delle opere eseguite in occasione dell'adeguamento sismico di un immobile sottoposto a procedimento di condono edilizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione del 13 luglio 2007, n. 104. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione delle garanzie partecipative, sostenendo che la comunicazione di avvio del procedimento fosse necessaria, nonostante la natura asseritamente vincolata dell'ordinanza, perché occorreva accertare se le opere realizzate costituissero esecuzione del progetto di completamento e consolidamento statico depositato ai sensi dell'art. 26 della legge regionale siciliana n. 37 del 1985, relativo a un immobile già interessato da domanda di condono. Ha inoltre contestato la qualificazione della comunicazione di inizio lavori, la mancata considerazione della domanda di condono e dell'asserito silenzio-assenso, l'individuazione delle opere da demolire, la scelta della sanzione ripristinatoria anziché pecuniaria e l'omessa pronuncia del TAR su un profilo di illogicità e contraddittorietà dell'ordinanza. A sostegno della propria posizione ha richiamato il collaudo dell'intervento e la successiva autorizzazione comunale all'allaccio alla rete delle acque nere, elementi ritenuti indicativi della conformità dei lavori al progetto depositato.

La decisione

Il CGARS ha accolto il primo motivo d'appello e dichiarato assorbiti gli altri, riformando la sentenza del TAR e annullando l'ordinanza di demolizione. Il Collegio ha affermato che la natura vincolata dell'ordinanza repressiva edilizia non rende automaticamente irrilevante l'omessa comunicazione di avvio del procedimento. In una situazione peculiare e giuridicamente complessa, caratterizzata dalla preesistenza di una domanda di condono, dalla presentazione di un progetto di completamento e consolidamento statico ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 37 del 1985, dall'incertezza sulla concreta individuazione delle opere e dalla necessità di stabilire se esse fossero abusive o esecutive del progetto depositato, la partecipazione del privato avrebbe potuto fornire elementi utili all'accertamento dei fatti e alla corretta applicazione della disciplina. La comunicazione di avvio era quindi necessaria ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, anche in considerazione della gravità degli effetti demolitori e ripristinatori. Il Collegio ha ribadito, inoltre, che grava sul privato che contesta un'ordinanza di demolizione l'onere di produrre i titoli edilizi, i nulla osta e le autorizzazioni idonei a escludere l'abusività dell'intervento; nel caso concreto, tuttavia, la documentazione prodotta rendeva rilevante il contraddittorio procedimentale. Il Comune è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in euro 4.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento è necessaria anche in procedimenti con esito tendenzialmente vincolato quando, per la peculiarità e complessità della situazione, il contraddittorio può incidere sull'accertamento dei fatti o sulla determinazione finale.

  • art. 26 l.r. Sicilia n. 37/1985

    Disciplina la comunicazione di inizio lavori e il progetto relativi al completamento e al consolidamento statico di immobili interessati da procedimenti di condono; nel caso concreto, la verifica della riconducibilità delle opere a tale progetto richiedeva il coinvolgimento procedimentale del privato.

  • art. 23 l.r. Sicilia n. 37/1985

    È stata invocata dall'appellante in relazione alla formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono, ma il CGARS ha deciso sulla necessità della partecipazione procedimentale senza definire tale questione.

  • art. 1, comma 6, l. 443/2001

    È stato richiamato dall'appellante in relazione alla qualificazione della comunicazione di inizio lavori e al regime di controllo dell'intervento; la relativa questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 14 l.r. Sicilia n. 2/2002

    Richiamato quale norma di raccordo con l'art. 1, comma 6, della legge n. 443 del 2001; la questione interpretativa è rimasta assorbita.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità dell'appellante a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

Massime di principio

  • La natura vincolata di un'ordinanza di demolizione non esonera automaticamente l'amministrazione dall'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento quando la fattispecie concreta sia peculiare e giuridicamente complessa e la partecipazione del destinatario possa fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti o all'individuazione della disciplina applicabile.
  • La violazione del contraddittorio procedimentale può determinare l'illegittimità anche di un provvedimento vincolato quando, alla luce degli atti di causa, il privato avrebbe potuto dedurre circostanze idonee a condurre a un contenuto diverso del provvedimento.
  • In presenza di una domanda di condono e di un progetto di completamento o consolidamento statico dell'immobile, l'amministrazione deve consentire la partecipazione del proprietario prima di adottare una misura demolitoria, se occorre verificare se le opere contestate siano abusive oppure costituiscano esecuzione del progetto depositato.
  • Nel giudizio di impugnazione di un'ordinanza di demolizione grava sul privato che contesta l'abusività l'onere di produrre i titoli edilizi, i nulla osta e le autorizzazioni dai quali possa risultare la legittimità dell'intervento.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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