Cassazione Civile, Ordinanza n. 25273/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare avente a oggetto un immobile in costruzione. Il promissario acquirente aveva inizialmente chiesto: riduzione del prezzo per vizi dell'opera e ritardi nei lavori, sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e risarcimento dei danni per mancata consegna nei termini. La promittente venditrice aveva resistito e, in via riconvenzionale, chiesto la risoluzione per inadempimento dell'acquirente per mancato versamento degli acconti e il risarcimento dei danni. Nel primo processo entrambe le domande furono rigettate; la Corte d'appello aveva valorizzato la sopravvenuta impossibilità di esecuzione del programma negoziale, ma senza pronunciare espressamente la risoluzione né condannare alla restituzione degli acconti, perché mancava una domanda in tal senso. Nel secondo giudizio l'acquirente ha chiesto la restituzione degli acconti versati, sostenendo che il contratto fosse venuto meno; la domanda è stata accolta nei primi due gradi. In cassazione la venditrice ha dedotto: 1) che la sentenza impugnata avesse erroneamente attribuito efficacia di giudicato a un mero obiter dictum della precedente sentenza d'appello sulla risoluzione; 2) che il diritto alla restituzione fosse prescritto, poiché la precedente domanda di adempimento non avrebbe interrotto la prescrizione dell'azione restitutoria; 3) che gli interessi sulle somme da restituire dovessero decorrere non dal pagamento, ma dalla domanda giudiziale, non essendo stata valutata la buona o mala fede dell'accipiens ex art. 2033 c.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo. Ha ritenuto che non vi fosse stato giudicato formale sulla risoluzione del contratto, ma un accertamento incidentale della sopravvenuta impossibilità di eseguire il programma negoziale, idoneo a fondare la restituzione degli acconti. Ha inoltre escluso la prescrizione, affermando che, nelle ipotesi di indebito oggettivo per venir meno sopravvenuto della causa solvendi, il termine decorre dal momento in cui l'indebito è divenuto definitivamente accertato. Ha invece accolto il terzo motivo: per la restituzione delle somme, gli interessi legali decorrono dalla domanda di restituzione e non dal pagamento, dovendosi applicare la regola dell'art. 2033 c.c. in relazione alla sopravvenuta caducazione della causa del pagamento. La Corte ha quindi deciso nel merito limitando la decorrenza degli interessi alla data della domanda giudiziale e ha compensato le spese di legittimità, confermando le altre statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
richiamato come azione di esecuzione in forma specifica del preliminare, poi rigettata nel primo giudizio
richiamato in relazione all'impossibilità di esecuzione del contratto e alle domande contrapposte di risoluzione/adempimento
richiamato con riferimento agli effetti restitutori della risoluzione
invocato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
invocato per sostenere l'efficacia del giudicato e per contestare la decorrenza degli interessi
richiamato per la decorrenza della prescrizione del diritto alla restituzione
richiamato per gli effetti interruttivi della prescrizione
richiamato per gli effetti sospensivi e interruttivi della prescrizione
applicato per stabilire la decorrenza degli interessi nella ripetizione dell'indebito, distinguendo tra buona e mala fede dell'accipiens
Massime di principio
- Nel giudizio successivo sulla restituzione di acconti versati in esecuzione di un preliminare rimasto non attuato, il giudice può accertare incidenter tantum la sopravvenuta impossibilità di esecuzione del programma negoziale, senza che ciò implichi necessariamente un giudicato espresso sulla risoluzione del contratto.
- Quando il difetto della causa del pagamento sopravviene dopo l'esecuzione della prestazione, l'azione di ripetizione dell'indebito decorre dal momento in cui l'indebito è divenuto definitivamente accertato, non dal pagamento originario.
- La precedente azione volta all'adempimento o all'esecuzione specifica del preliminare può incidere sulla decorrenza della prescrizione dell'azione restitutoria successiva, se il diritto alla restituzione nasce solo per effetto del sopravvenuto venir meno del rapporto e del suo accertamento definitivo.
- Nella ripetizione dell'indebito per sopravvenuta caducazione della causa solvendi, la decorrenza degli interessi va determinata in applicazione dell'art. 2033 c.c. tenendo conto della concreta vicenda e, in mancanza di prova della mala fede dell'accipiens, gli interessi decorrono dalla domanda di restituzione.
- L'equiparazione tra la sopravvenuta impossibilità di esecuzione del contratto e la risoluzione per inadempimento è ammissibile quanto agli effetti pratici restitutori, quando le parti abbiano manifestato la definitiva perdita di interesse all'attuazione del programma contrattuale.
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