Cassazione Civile, Ordinanza n. 35169/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato ha impugnato davanti al tribunale il decreto con cui era stata revocata la sua ammissione al beneficio, ma il tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività. Nel ricorso per cassazione è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 155, commi 4 e 5, c.p.c. e dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che il termine di trenta giorni per proporre opposizione doveva essere prorogato al primo giorno non festivo quando la scadenza cade di sabato. Il Ministero ha resistito con controricorso, eccependo anche che la parte non aveva sollevato la questione dopo la rimessione della causa sul ruolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: il tribunale, nel calcolare la tempestività dell'opposizione avverso il decreto di revoca del patrocinio, non aveva applicato la regola di cui all'art. 155, comma 5, c.p.c., che proroga al primo giorno non festivo la scadenza quando il termine cade di sabato. La Corte ha inoltre precisato che la mancata deduzione della questione davanti al giudice di merito non impediva la censura in cassazione, poiché la parte non ha l'onere di sollecitare l'esatta applicazione della norma di diritto. L'ordinanza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il termine processuale che scade di sabato è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo; la regola opera anche nel calcolo della tempestività dell'opposizione.
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
L'opposizione al provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine previsto dalla norma, da calcolare secondo le regole generali sui termini processuali.
Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.
Richiamato come base per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Nel computo dei termini processuali soggetti a scadenza a giorni, se l'ultimo giorno cade di sabato, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno non festivo successivo.
- La tempestività di un'impugnazione non può essere negata per il solo fatto che la parte non abbia sollecitato il giudice a fare corretta applicazione della norma di diritto, poiché l'errore di diritto resta censurabile in cassazione.
- L'opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere verificata in base al termine di legge e alle regole generali sul computo dei termini processuali.
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