Cassazione Penale, Sentenza n. 22620/2024 del 05/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare. Con due motivi ha censurato l'ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 47 e 47-ter Ord. pen. e per vizio di manifesta illogicità della motivazione: 1) ha rilevato che la pendenza per danneggiamento del 2022 non ha ancora avuto pronuncia di responsabilità, il procedimento disciplinare è stato archiviato e non vi sono riscontri che lo colleghino a furti in appartamento, come invece affermato dal Tribunale; 2) ha contestato che il Tribunale ha valorizzato una relazione comportamentale dell'aprile 2023 omettendo di considerare la relazione aggiornata del novembre 2023 che suggeriva la concessione di una misura alternativa. Ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente al diniego dell'affidamento in prova: l'ordinanza impugnata ha trascurato elementi essenziali (situazione socio-familiare, positivo comportamento durante i permessi premio, e la relazione comportamentale aggiornata del novembre 2023) e ha motivato in modo apodittico l'esclusiva prevalenza della pendenza per danneggiamento del 2022 e delle informative di polizia senza spiegare come fossero risultanti decisive rispetto agli elementi positivi. Pertanto la Cassazione ha annullato l'ordinanza limitatamente al punto relativo all'affidamento in prova e ha rinviato il provvedimento al Tribunale di Sorveglianza di Taranto per nuovo esame, chiedendo che siano valutati i principi espressi nella sentenza. Il ricorso è stato invece respinto rispetto alla richiesta di detenzione domiciliare, perché la relazione sanitaria non attesta incompatibilità con il regime carcerario e il ricorrente non ha dedotto elementi in contrario.
Norme richiamate
Norma considerata nel quadro dei criteri di valutazione per le misure alternative; la Corte rileva che la sua applicazione richiede una valutazione complessiva della personalità, delle pendenze e delle informazioni di polizia, ma non può giustificare da sola un diniego privo di confronto con elementi positivi successivi alla condanna.
Richiamato quale riferimento normativo nella valutazione delle misure alternative; la sua interpretazione, secondo la sentenza, impone che il Tribunale consideri tutti gli elementi istruttori compresi i rapporti comportamentali aggiornati.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Articolo invocato per i motivi di ricorso in cassazione (vizi di motivazione e di applicazione della legge penale procedurale). La Corte ne ha fatto uso per esaminare la correttezza e la completezza della motivazione del Tribunale di Sorveglianza.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare l'oggetto del controllo (limiti del ricorso). La Corte ha trattato i motivi nei limiti consentiti dalla norma.
Massime di principio
- Il diniego dell'affidamento in prova non può fondarsi esclusivamente su pendenze processuali o su informazioni di polizia: il giudice deve comparare tali elementi con gli elementi positivi emersi successivamente (comportamento carcerario, permessi premio, relazioni socio-familiari e relazioni aggiornate dell'equipe di osservazione).
- La motivazione del Tribunale di Sorveglianza deve essere completa e specifica: quando esistono riscontri favorevoli, il giudice deve spiegare perché questi risultano sub-valenti rispetto agli elementi negativi altrimenti l'atto è viziato per carenza logico-argomentativa e può essere annullato in cassazione.
- Per concedere l'affidamento in prova non è necessario che il condannato abbia dimostrato una revisione completa e definitiva del proprio passato, ma deve emergere almeno l'avvio di un processo critico e segnali concreti di evoluzione personale.
- La valutazione prognostica deve privilegiare la condotta successiva ai fatti e la situazione attuale del soggetto: gravità del reato e precedenti sono punti di partenza ma non decisivi da soli.
- La detenzione domiciliare per motivi di salute richiede prova dell'incompatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo; in mancanza di elementi medici contrari la valutazione del Tribunale non è facilmente censurabile in cassazione.
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