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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04131/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto la concessione in uso di un modulo/spazio espositivo con servizi accessori all’interno di un centro commerciale, qualificato dai giudici di merito come locazione commerciale. Su tale rapporto era stato emesso un decreto ingiuntivo per canoni locatizi e rimborso di spese contrattuali, opposto dalla società utilizzatrice e dai soci. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, con conseguente irrevocabilità del decreto monitorio. In appello era stata confermata anche la preclusione di una domanda/istanza relativa alla restituzione del deposito cauzionale, ritenuta assorbita dall’inammissibilità dell’opposizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., sostenendo che la società costituitasi in appello non fosse la stessa che aveva ottenuto il decreto e fosse priva di titolarità attiva e passiva del rapporto; 2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dei criteri ermeneutici, contestando la qualificazione del rapporto come locazione commerciale; 3) violazione dell’art. 36 c.p.c. e dei principi sull’autonomia della domanda riconvenzionale, assumendo che la richiesta di restituzione del deposito cauzionale fosse una vera domanda autonoma, non una mera eccezione, e dovesse essere esaminata anche se l’opposizione monitoria era stata dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo non scrutinabile in cassazione la dedotta carenza di titolarità della società controricorrente per mancanza di adeguato supporto allegatorio e per la produzione tardiva di documenti, e ha inoltre reputato inammissibile la censura sulla qualificazione del contratto perché diretta a sollecitare una nuova valutazione di merito sull’interpretazione negoziale. Ha invece accolto il terzo motivo: ha qualificato la richiesta di restituzione del deposito cauzionale come domanda riconvenzionale autonoma, non come eccezione riconvenzionale, affermando che l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo non impedisce l’esame delle domande autonome contenute nell’atto di opposizione, se esse sono idonee a valere come ordinario atto di citazione. Poiché la restituzione del deposito non era incompatibile con il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo e non richiedeva ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha disposto la restituzione del deposito cauzionale a favore del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro con cui sono stati veicolati i motivi di ricorso per violazione di legge e/o vizio motivazionale, ma la Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché miravano a una rivalutazione del merito.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta carenza di titolarità attiva e passiva del rapporto controverso.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta carenza di interesse/titolarità della società controricorrente.

  • art. 372 c.p.c.

    la Corte ha ribadito il divieto di produzione in cassazione di documenti non prodotti nei gradi di merito, salvo eccezioni relative alla nullità della sentenza o all’ammissibilità del ricorso e del controricorso.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio legale di interpretazione del contratto, la cui violazione è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come criterio sistematico di interpretazione contrattuale, la cui censura è stata ritenuta inammissibile perché risolventesi in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 36 c.p.c.

    richiamato in tema di autonomia della domanda riconvenzionale proposta nell’opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte ha affermato che la domanda di restituzione del deposito cauzionale doveva essere esaminata autonomamente.

  • artt. 163 e 163 bis c.p.c.

    richiamati per affermare che, se l’opposizione a decreto ingiuntivo contiene domande autonome e possiede i requisiti dell’atto di citazione, l’inammissibilità dell’opposizione non preclude l’esame di tali domande.

Massime di principio

  • In cassazione, la deduzione della carenza di titolarità attiva o passiva del rapporto può essere scrutinata d’ufficio solo se non richiede nuovi accertamenti in fatto; in difetto di adeguato supporto allegatorio e probatorio, la censura è inammissibile.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, si risolva in una mera richiesta di diversa interpretazione del contratto già compiuta dal giudice di merito.
  • L’interpretazione del contratto è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per omesso esame di un fatto decisivo; non occorre che l’interpretazione adottata dal giudice di merito sia l’unica possibile, essendo sufficiente che sia plausibile.
  • Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’inammissibilità dell’opposizione non travolge automaticamente le domande autonome contenute nell’atto, se queste sono strutturate come ordinaria domanda di accertamento e condanna e sono compatibili con il giudicato formatosi sul decreto.
  • La domanda riconvenzionale si distingue dall’eccezione riconvenzionale per il bene della vita richiesto: se la parte mira a ottenere una pronuncia a sé favorevole, e non solo la paralisi della pretesa avversaria, la domanda è autonoma e deve essere decisa anche a fronte dell’inammissibilità della domanda principale.
  • Il deposito cauzionale, quale garanzia di eventuali obbligazioni risarcitorie, può essere chiesto in restituzione quando non risultino ragioni legittimanti il suo trattenimento; la relativa domanda non è incompatibile con il giudicato sul credito azionato in monitorio, se non presuppone un riesame del credito ingiunto.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeDecreto ingiuntivoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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