Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35554/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di una procedura esecutiva, la parte esecutata ha contestato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione resa sulle contestazioni al progetto di distribuzione delle somme ai sensi dell'art. 512 c.p.c. Il Tribunale ha dichiarato improcedibile la fase di merito dell'opposizione, e la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: con il primo ha censurato la qualificazione della controversia distributiva e la ritenuta non appellabilità della decisione; con il secondo ha contestato l'assorbimento delle questioni di merito del gravame; con il terzo ha sostenuto che l'impugnazione dovesse essere riqualificata come diretta contro la sentenza di primo grado. Prima dell'adunanza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando l'inefficacia e l'improduttività di effetti dell'impugnazione. La rinuncia non risulta tuttavia notificata né accettata dalle controparti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la rinuncia non era stata perfezionata nelle forme richieste per determinare l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha quindi regolato le spese a carico del ricorrente, osservando inoltre che il ricorso sarebbe stato comunque manifestamente infondato. In particolare, ha ribadito che le controversie distributive ex art. 512 c.p.c. si introducono e si trattano con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e che il relativo giudizio si conclude con sentenza non appellabile; ha inoltre confermato l'assorbimento delle questioni di merito in conseguenza dell'inammissibilità del gravame e la tardività dell'eventuale impugnazione diretta contro la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 327, comma 1, c.p.c. Nessun contributo unificato aggiuntivo è stato posto a carico del ricorrente per la sola declaratoria di inammissibilità da sopravvenuto difetto di interesse.

Norme richiamate

  • art. 512 c.p.c.

    controversie distributive

    le contestazioni al progetto di riparto vanno introdotte e trattate con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 617 c.p.c.

    è il rito applicabile alle controversie distributive, indipendentemente dalla natura formale o sostanziale della contestazione.

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, per produrre estinzione del giudizio di cassazione, richiede il rispetto delle formalità di notificazione/comunicazione previste; se mancano, non determina estinzione.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    l'eventuale impugnazione diretta contro la decisione di primo grado sarebbe stata tardiva.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 376 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore.

  • art. 380 bis, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria della controricorrente.

  • art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse non integra i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, co. 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato, non applicabile nel caso di specie.

Massime di principio

  • Nelle controversie distributive sorte nel corso dell'esecuzione forzata, la contestazione del progetto di riparto deve essere trattata con il rito dell'opposizione agli atti esecutivi, e la decisione che conclude tale giudizio non è appellabile.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che, se non è notificato o comunicato nelle forme prescritte, non produce l'estinzione del giudizio, ma può comunque far venir meno l'interesse alla decisione, conducendo alla declaratoria di inammissibilità ove la controparte non insista per una pronuncia sul merito.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice può regolare le spese secondo soccombenza; tale declaratoria non determina automaticamente il raddoppio del contributo unificato.
  • L'assorbimento delle questioni di merito è corretto quando il gravame è radicalmente inammissibile, poiché manca un valido thema decidendum sul merito dell'impugnazione.
  • L'eventuale riqualificazione dell'impugnazione non può sanare una proposizione tardiva del gravame rispetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.