Cassazione Penale, Sentenza n. 13877/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
il ricorrente deduceva che la Corte d'appello aveva errato richiamando la sentenza del Tribunale civile di Pisa, la quale sarebbe stata "inutiliter data" perché poi restituita dal giudice civile per vizio di contraddittorio; contestava inoltre la legittimità dell'art. 9 dello statuto della "Tenuta Santallago S.a.s." che attribuiva al socio superstite la scelta fra continuare la società con gli eredi o liquidare la quota, sostenendo che tale clausola contrasterebbe con gli artt. 2322 e 2284 c.c.; infine denunciava omissioni della Corte d'appello nel valutare elementi fattuali (comunicazioni e comportamenti del socio superstite e attività della società dopo il 31/3/2003) che a suo avviso dimostravano la configurabilità dei reati contestati.
La decisione
la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha osservato preliminarmente che i reati risultavano prescritti e che, nonostante ciò, la Corte d'appello ha valutato il merito in presenza di parte civile. Ha ritenuto irrilevante, ai fini penali, che la sentenza civile fosse stata restituita per vizio di contraddittorio, dal momento che la Corte d'appello non l'aveva usata come atto pregiudiziale vincolante ma ne aveva condiviso le argomentazioni. Quanto alla validità dell'art. 9 statutaria, la Cassazione ha confermato la legittimità della clausola richiamando il principio per cui l'art. 2284 c.c. ammette espressamente la deroga statutaria ("salvo contraria disposizione del contratto sociale") e che l'art. 2322 c.c. non determina la nullità di una pattuizione diversa concordata in vita dal socio defunto. Infine, il Collegio ha ritenuto che non emergessero elementi sufficienti di responsabilità penale e che pertanto non sussistessero i fatti-reato contestati.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
articola i motivi di impugnazione per cassazione relativi a violazione di legge e vizi di motivazione; il ricorso era fondato su tali censure ma la Corte li ha ritenuti infondati
"La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte"
la Corte ha spiegato che la norma stabilisce la trasmissibilità mortis causa della quota ma non invalida un diverso patto statuario concordato in vita dal socio che attribuisca poteri/disposizioni diverse
"Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano"
la Corte ha richiamato la locuzione "salvo contraria disposizione" per affermare che lo statuto può legittimamente prevedere una diversa disciplina (quale l'art. 9) che conferisca al socio superstite una scelta sulla continuazione o liquidazione
"l’impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale"
la Corte ha ricordato che, in presenza di parte civile, il giudice dell'impugnazione deve comunque riesaminare la responsabilità penale ai fini delle statuizioni civili, seppure senza sostituirsi integralmente alla sede civile
Giurisprudenza (Corte cost., sent. n. 176 del 12/7/2019; Sez. U, n. 28911 del 28/3/2019)
richiamate per il principio secondo cui il giudice dell'impugnazione penale deve riesaminare la responsabilità penale anche ai fini civili e per riconoscere l'interesse della parte civile al ribaltamento della pronuncia di primo grado
Massime di principio
- Una clausola statutaria che disponga diversamente dalla regola codicistica sulla trasmissibilità delle quote mortis causa (art. 2322 e art. 2284 c.c.) può essere valida se è frutto di una volontà concordata e ricomprende la deroga prevista da "salvo contraria disposizione del contratto sociale"
- La mera successiva restituzione di una sentenza civile per vizio di contraddittorio non impedisce al giudice penale di richiamarne e condividere le argomentazioni in ordine al merito quando queste siano acquisite agli atti e non usate come atto pregiudiziale vincolante
- In un giudizio penale con costituzione di parte civile il giudice d'appello ha l'obbligo di riesaminare la responsabilità penale anche quando i reati siano prescritti, nella misura necessaria per decidere le pretese civili (art. 573 c.p.p.)
- Per affermare la sussistenza di fattispecie fraudolente/concussorie occorrono elementi chiari di azione ingannevole o di comportamento volto a sottrarre diritti altrui; comportamenti meramente societari o una clausola statutaria legittima difficilmente costituiscono di per sé reato
- La prova di fatti idonei a integrare responsabilità penale deve essere valutata con i criteri del processo penale; elementi documentali e comportamentali vanno valutati nel loro complesso e non basta l'esistenza di elementi indicativi per affermare automaticamente la responsabilità
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