Cassazione Penale, Ordinanza n. 07630/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione censurava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deducendo in sostanza che la Corte di appello avesse erroneamente escluso l'applicabilità dell'istituto. Dal testo emerge però che il motivo era formulato in modo generico e non articolava specifiche censure sulla sussistenza dei presupposti dell'istituto, in particolare sotto il profilo dell'abitualità del comportamento, tenuto conto della recidiva reiterata e dei precedenti specifici richiamati dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse generica e che, proprio per tale ragione, fosse infondata la critica alla motivazione della Corte di appello, la quale aveva escluso l'art. 131-bis c.p. facendo riferimento, sia pure implicitamente, ai precedenti specifici e alla recidiva reiterata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il comportamento risulti abituale, valutazione desumibile anche dai precedenti specifici e dalla recidiva reiterata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sul diniego della particolare tenuità del fatto deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, non potendo limitarsi a un generico dissenso sulla gravità del fatto.
- L'esclusione dell'art. 131-bis c.p. può essere sorretta dal richiamo ai precedenti specifici e alla recidiva reiterata, ove tali elementi rendano non marginale o abituale la condotta.
- La genericità del motivo di appello o di ricorso rende insuperabile la motivazione della sentenza impugnata e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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