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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05140/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudizio di cassazione non è stato deciso nel merito delle censure, perché la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. in data 5 settembre 2023; la società controricorrente ha accettato la rinuncia il 27 settembre 2023, chiedendo la compensazione delle spese. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha disposto la compensazione delle spese tra le parti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione immobiliare promossa su un immobile della ricorrente, gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo stipulato nel 2000. La debitore ha proposto opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., sostenendo che la società procedente non fosse titolare del credito azionato perché la cessione in blocco pubblicata in Gazzetta Ufficiale non consentiva di verificare l'inclusione del singolo credito, e che la documentazione prodotta fosse insufficiente o tardiva. Il Tribunale aveva accolto parzialmente l'opposizione, ritenendo non provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria. In appello la società creditrice ha dedotto che il contratto di cessione ex art. 58 TUB, prodotto in giudizio, e il relativo allegato individuavano espressamente il credito come compreso nella cessione; la Corte d'appello ha accolto il gravame, riconoscendo la legittimazione attiva della procedente. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita genericità dell'appello e inammissibilità del gravame; nullità della sentenza per avere la Corte fondato la decisione su un fatto che si assumeva non contestato; violazione degli artt. 101 c.p.c., 2697 c.c. e 58 TUB per avere attribuito valore probatorio a un allegato interno al contratto di cessione e per non avere richiesto il rispetto delle prescrizioni di vigilanza della Banca d'Italia sulla comunicazione della cessione.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    indicato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato

  • art. 342 c.p.c.

    invocato per sostenere la mancanza di specificità dei motivi di appello e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 115, comma 2, c.p.c.

    richiamato a sostegno della tesi della mancata contestazione di fatti decisivi e dell'irrilevanza della documentazione successiva

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    dedotto come vizio di nullità della sentenza per violazione di norme processuali

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione al contraddittorio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova della titolarità del credito

  • art. 58 TUB

    richiamato come disciplina della cessione in blocco dei crediti bancari e della prova della legittimazione della cessionaria

  • art. 390 c.p.c.

    indicato quale norma sulla rinuncia al ricorso per cassazione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la legittimazione attiva del soggetto procedente può dipendere dalla prova della titolarità del credito azionato, specie quando il credito sia stato oggetto di cessione in blocco.
  • In caso di cessione di crediti bancari ex art. 58 TUB, la prova dell'inclusione del singolo credito nel perimetro ceduto può essere desunta anche da documentazione contrattuale prodotta in giudizio, se idonea a identificarlo.
  • Le censure di appello e di cassazione fondate sulla pretesa genericità dell'impugnazione, sulla non contestazione dei fatti e sulla sufficienza della prova devono misurarsi con il contenuto degli atti processuali e della documentazione effettivamente acquisita; tuttavia, nel caso di estinzione del giudizio, la Corte non si pronuncia sul merito di tali questioni.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveCessione del credito
RamiEsecuzioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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