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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43670/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cugliari impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la revoca della misura cautelare ma sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. In Cassazione il ricorrente deduceva che mancassero gravi indizi per la fattispecie collegata all'art. 512‑bis c.p. (capo S9) e che, avendo la Corte di cassazione precedentemente annullato per assenza di gravi indizi il capo S9) (relativo all'intestazione fittizia riconducibile a terzo beneficiario), il Tribunale del riesame non avesse adeguatamente valutato gli effetti di tale mutamento del quadro indiziario sulla contestazione principale di associazione mafiosa (art. 416‑bis) e sulle esigenze cautelari; inoltre si denunciava carenza di motivazione e violazione dell'art. 627 c.p.p. per non aver spiegato perché la perdita di indizi sul reato scopo non avesse inciso sulla gravità indiziaria relativa al reato associativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. La Corte ha rilevato un vizio motivazionale: il Tribunale del riesame, pur avendo escluso i gravi indizi in relazione al reato ex art. 512‑bis, ha confermato la gravità indiziaria per il capo A) (art. 416‑bis) senza spiegare coerentemente e con il necessario dettaglio in quale modo la perdita degli indizi sul reato scopo non incidesse sul giudizio complessivo; la motivazione è stata ritenuta generica e apparente, basata su richiamo vago a dichiarazioni testimoniali, sicché è stato disposto il rinvio perché il giudice di merito compia una nuova valutazione motivata anche sugli effetti cautelari.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    La norma è stata ritenuta oggetto dell'accusa principale (associazione mafiosa); la decisione richiede che, quando muta il quadro indiziario rispetto ad elementi qualificanti dell'accusa (es. intestazione fittizia), il giudice motivi specificamente se e perché permangono gravi indizi a carico dell'imputato.

  • art. 512‑bis cod. pen.

    Il reato di trasferimento fraudolento di valori (quale reato scopo relativo all'intestazione fittizia) è stato ritenuto centrale nell'impianto accusatorio; l'annullamento per carenza di indizi su questo capo impone di valutare le ripercussioni sull'accusa principale.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiede che il giudice del riesame (in sede rescissoria o in generale) dia idonea e specifica motivazione delle proprie determinazioni; la Corte ha censurato la mancanza di motivazione adeguata prevista da questa norma.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Usata come riferimento per i limiti di sintesi nella esposizione dei motivi e per la compressione delle deduzioni nel ricorso; non incide direttamente sul merito ma sul procedimento di impugnazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso; la pronuncia segnala violazioni di norme di diritto processuale attinenti alla valutazione degli elementi indiziari e alle modalita' motivazionali.

Massime di principio

  • Se in sede di impugnazione una Corte annulla per insufficienza di indizi un reato 'scopo' su cui si regge l'impianto accusatorio, il giudice che riesamina la misura cautelare deve valutare e motivare espressamente gli effetti di tale mutamento sul quadro indiziario complessivo e sulle esigenze cautelari.
  • La sussistenza di gravi indizi per un reato associativo non puo' essere semplicemente riaffermata con affermazioni generiche quando veniamo meno elementi qualificanti dell'accusa: il giudice deve indicare quali elementi alternativi mantengono il requisito di gravità indiziaria.
  • La motivazione deve essere specifica e dettagliata; richiami vaghi a dichiarazioni testimoniali o argomentazioni apodittiche sono censurabili come motivazione apparente e possono determinare l'annullamento con rinvio.
  • In presenza di un mutamento probatorio significativo, il giudice deve riesaminare anche le esigenze cautelari e valutare la congruità di misure meno afflittive, motivando il mantenimento o la modifica della misura.
  • Per la difesa, è efficace dedurre carenze motivazionali ogniqualvolta il giudice non spieghi il nesso logico tra la prova disponibile e la confermata imputazione; per il p.m. e per il giudice di merito, occorre evitare costrutti accusatori che dipendano in modo cruciale da singoli elementi vulnerabili.
  • L'annullamento con rinvio è la sanzione corretta quando il vizio è di motivazione o di manutenzione del principio del libero convincimento motivato, e consente al giudice di merito di rideterminare la valutazione alla luce delle osservazioni indicate dalla Cassazione.

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