Cassazione Penale, Sentenza n. 12741/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la convalida del sequestro probatorio di due stampanti operato il 28/03/2023 e convalidato il 31/03/2023: si deduceva carenza di motivazione (convalida disposta mediante modulo prestampato senza indicazione degli articoli di reato), infondatezza della necessità di accertamenti tecnici, carattere neutro delle stampanti e uso anche lecito delle stesse (con documentazione contrattuale prodotta), rischio di deterioramento degli apparecchi se inutilizzati e vizi procedurali relativi alla notifica dell'udienza di riesame per Giuseppina Folco (che aveva ottenuto dal Tribunale la dichiarazione di ineffectività della convalida nei suoi confronti per tardiva decisione, ma non la restituzione dei beni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto legittima la convalida del sequestro: il Pubblico ministero ha utilizzato un timbro/modulo completato sul verbale di perquisizione che, nelle parti essenziali, richiamava gli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria e la finalità probatoria (necessità di accertamenti anche tecnici) in relazione al sospetto di produzione e commercializzazione di beni contraffatti (artt. 473, 474, 517 e 648 c.p.). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la motivazione può essere concisa e anche resa tramite modulo prestampato purché risultino in concreto le ragioni essenziali. Le censure difensive su valutazioni di fatto (uso lecito degli apparecchi, rischio di deterioramento, presunta acquisizione completa della prova) sono state ritenute non riservate al sindacato di legittimità. Quanto alla perdita di efficacia della convalida nei confronti di Giuseppina per tardiva decisione, la Corte ha ritenuto che questa non imponga automaticamente la restituzione dei beni se il vincolo cautelare è rimasto efficace in relazione agli altri indagati e il Collegio del riesame ha comunque motivato il mantenimento della misura a fini probatori. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Limita il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio alla sola violazione di legge; la Corte ricorda che il sindacato sulla motivazione è possibile solo per motivazione inesistente o apparente.
Richiama la sanzione di nullità per motivazione inesistente o apparente nei provvedimenti che incidono sui diritti della difesa.
Disciplina l'onere motivazionale per i provvedimenti di sequestro: la Corte conferma che l'obbligo di motivazione può essere assolto in forma concisa e anche tramite modulo prestampato se, nel complesso, emergono le ragioni essenziali.
Indica le finalità del sequestro probatorio; la Corte lo richiama per giustificare il vincolo in vista di accertamenti necessari per l'acquisizione di prove relative ai fatti contestati.
art. 324, commi 5 e 7 c.p.p. in relazione all'art. 309, comma 10 c.p.p.
Norme sul termine per la decisione del riesame; la tardiva decisione può determinare la perdita di efficacia della convalida per il singolo ricorrente, ma ciò non comporta automaticamente la restituzione dei beni se permangono vincoli per altri soggetti e se il giudice ha motivato il mantenimento a fini probatori.
art. 309, comma 10 c.p.p.
Richiamato rispetto ai termini procedurali del riesame e agli effetti della mancata tempestiva decisione.
art. 606 c.p.p. comma 1, lett. c) ed e)
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.
Limiti e modalità del sindacato in Cassazione: controllo sulle motivazioni inesistenti o apparenti (lett. c) e su questioni di diritto valutabili in sede di legittimità (lett. e)).
Disposizione cui la Corte si è riferita per condannare i ricorrenti alle spese processuali.
artt. 473, 474, 517 e 648 c.p.
artt. 473, 474, 517 e 648 c.p.
Articoli penali relativi ai reati ipotizzati (falsificazione/contraffazione e ricettazione/riciclaggio); la Corte ha ritenuto che gli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria giustificassero l'esercizio di accertamenti tecnici sulle stampanti a fini probatori.
Massime di principio
- La convalida di un sequestro probatorio richiede motivazione, ma la motivazione puo' essere concisa e anche resa tramite modulo/timbro prestampato se dal complesso del verbale emergono le ragioni essenziali e la finalità probatoria.
- La Corte di Cassazione sindaca in via principale violazioni di legge e vizi di motivazione che siano inesistenti o così gravi da renderla apparente; contestazioni di fatto o valutazioni sulla opportunità/proporzionalità della misura sono spesso inidonee in sede di legittimità e richiedono il sindacato di merito.
- Il sequestro a fini probatori è legittimo quando sia necessario acquisire temporaneamente il bene per accertamenti non altrimenti eseguibili; il richiamo agli atti della polizia giudiziaria nel decreto/convalida può integrare la motivazione richiesta.
- La perdita di efficacia del provvedimento nei confronti di un singolo (per ritardo procedurale) non comporta automaticamente la restituzione del bene se il vincolo cautelare continua ad operare per altri soggetti e il giudice ha motivato il mantenimento a fini probatori.
- Per censire la violazione dei princìpi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure reali è necessario dedurre fatti concreti (ad es. durata irragionevole del vincolo) non meramente valutazioni ipotetiche; altrimenti la censura può essere ritenuta inammissibile in Cassazione.
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