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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7952/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano del 16/11/2022. Bianchi contestava la mancata riqualificazione del fatto (sosteneva favoreggiamento reale ex art. 379 c.p. invece di ricettazione), nonché la sussistenza della partecipazione all'associazione a delinquere (art. 416 c.p.), deducendo carenza di collegamenti stabili con gli altri imputati e valutazione probatoria insufficiente. Parlapiano censurava: inutilizzabilità di talune intercettazioni, carenza di motivazione e prova in ordine all'associazione a delinquere (art. 416 c.p.), alla tentata estorsione aggravata e al concorso in attentati incendiari (artt. 424, 425, 56, 626 c.p.), nonché alla ricettazione di dispositivi elettronici (art. 648 c.p.) e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; chiedeva la rimozione di intercettazioni ritenute irrilevanti e una rivalutazione del materiale probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi, nel complesso, inammissibili. In particolare: per Bianchi il primo motivo (diversa lettura delle intercettazioni/riqualificazione) è stato ritenuto motivo non consentito in sede di legittimità; il secondo motivo (contestazione della partecipazione all'associazione) è stato in parte ritenuto fondato: la Corte ha annullato con rinvio la decisione limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 416 c.p., trasmettendo gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per un nuovo esame conforme ai principi indicati. Per Parlapiano i motivi sono stati dichiarati inammissibili o aspecifici: la Cassazione ha confermato la legittimità della valutazione delle intercettazioni e della motivazione dei giudici di merito; il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a una somma di euro 3.000 a titolo di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.

    Richiamato dalla difesa di Bianchi in relazione alla possibile applicazione per un accordo criminoso non perfezionato; la Corte ha ritenuto la censura come tentativo di diversa ricostruzione delle intercettazioni non sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 379 c.p.

    Richiamato come norma relativa al favoreggiamento reale che Bianchi chiedeva fosse riconosciuta; la Cassazione non ha accolto la ricostruzione alternativa perché si sarebbe trattato di diversa lettura del materiale intercettativo non consentita in sede di legittimità.

  • art. 648 c.p.

    Norma sulla ricettazione; per Parlapiano i giudici di merito hanno ritenuto dimostrata, anche in forma di dolo eventuale, la consapevolezza della provenienza illecita dei beni (tablet) in mancanza di una giustificazione attendibile.

  • art. 416 c.p.

    Norma sull'associazione a delinquere: la Corte ha richiamato i criteri probatori necessari. Sul punto di Bianchi la motivazione d'appello è stata ritenuta insufficiente a dimostrare la stabilità e il vincolo associativo, determinando annullamento con rinvio limitato a tale capo; per Parlapiano la sussistenza dell'associazione è stata ritenuta adeguatamente motivata dai giudici di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Principio che limita il sindacato della Cassazione: la rilettura dei fatti, la valutazione dell'attendibilità delle prove e la proposta di ricostruzioni alternative non rientrano nel controllo di legittimità, salvo travisamento della prova.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato in relazione al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio: la motivazione deve essere tale da risolvere criticità e alternative; il vizio di motivazione può giustificare annullamento se non raggiunge tale canone (applicato nel rinvio sul capo associativo di Bianchi).

  • artt. 192, 530 c.p.p.

    Norme sul contenuto e sui requisiti della motivazione: i giudici di merito devono esporre ragioni giuridicamente significative; la Corte ha verificato che le sentenze di merito, in gran parte, rispettavano tali requisiti.

  • artt. 56, 626 c.p.

    Richiamati in relazione alle ipotesi di concorso e aggravanti per reati violenti (es. estorsione, attentati); la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivato adeguatamente il contributo causale del Parlapiano.

  • art. 424, 425 c.p.

    Norme sugli attentati incendiari; la Corte di merito ha ritenuto sufficienti le intercettazioni e le prove per collegare il Parlapiano al ruolo di mandante/organizzatore nei fatti contestati.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e l'obbligo di pagamento in favore della cassa delle ammende; applicata per Parlapiano con condanna a spese e ammenda di euro 3.000.

  • artt. 187, 190 c.p.p.

    Norme relative alle intercettazioni: Parlapiano le ha invocate per eccepire inutilizzabilità; la Corte ha richiesto che l'eventuale eliminazione dell'elemento probatorio sia dimostrata come incidente sulla 'prova di resistenza', cosa non mostrata dal ricorrente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamata dalla difesa in tema di garanzia di ragionevole durata e diritto di difesa relativamente all'utilizzo delle intercettazioni; la Corte non ha ritenuto sussistere violazioni che incidano sulla decisione di legittimità.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita una nuova lettura dei fatti o una rivalutazione delle prove già adeguatamente motivate dal giudice di merito: le censure devono evidenziare travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione per essere ammissibili.
  • L'appartenenza ad una associazione a delinquere (art. 416 c.p.) richiede prova della stabilità del vincolo, della collaborazione consolidata e della struttura organizzativa: la mera partecipazione a reati fine, se episodica e non inserita in un contesto dinamico dimostrante il vincolo associativo, può non essere sufficiente.
  • Le intercettazioni possono avere grande rilevanza probatoria ma la loro utilizzabilità va contestata mostrando l'incidenza che l'eliminazione avrebbe sulla tenuta complessiva della motivazione (la cosiddetta 'prova di resistenza').
  • Per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) è sufficiente il dolo eventuale: il giudice può desumere la consapevolezza della illiceità dalla natura del bene e dalle circostanze della ricezione, purché la decisione sia motivata e non manifestamente illogica.
  • La contestazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile se non argomentata in modo specifico: il giudice di merito non è obbligato a richiamare tutti gli elementi favorevoli, bastano quelli ritenuti decisivi.
  • Quando una sentenza di primo grado e quella d'appello sono 'conformi' (doppia conforme), esse si integrano a vicenda e la Cassazione valuta la motivazione complessiva risultante dall'insieme delle due decisioni.

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