Sentenza del 08/01/2020 n. 159 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 28/2020 - PROCEDIMENTO - AUTOTUTELA TRIBUTARIA - Istanza di sgravio del ruolo - Diniego tacito - Impugnabilità - Condizioni - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva richiesto l'esibizione e la notifica delle cartelle esattoriali e, dopo esito negativo dell'esibizione da parte del Concessionario, aveva presentato istanza di sgravio (autotutela). Avendo l'Amministrazione non provveduto (silenzio-rifiuto), il contribuente impugnava tale diniego. L'opponente deduceva anche la carenza dei titoli per l'esecuzione da parte del Concessionario e la mancata notificazione o la prescrizione delle pretese.
La decisione
La Commissione ha dichiarato inammissibile l'appello e ha confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che, sebbene il giudice tributario sia competente a conoscere dei dinieghi di autotutela, il sindacato esercitabile è limitato alla legittimità del diniego e non alla fondatezza dell'atto impositivo definitivo. Inoltre è stato osservato che l'istanza di sgravio deve essere rivolta all'ente impositore (e non al Concessionario), e che il contribuente non ha dimostrato alcun danno concreto né l'esistenza di un interesse pubblico che giustifichi l'annullamento d'ufficio. In termini processuali l'atto di appello è risultato altresì carente nelle specifiche doglianze portate a contrasto della decisione impugnata. Per tali ragioni l'appello è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese (Euro 1.500,00).
Norme richiamate
D.L. 20 settembre 1994, n. 564, art. 2‑quater (conv. con L. 30 novembre 1994, n. 656)
Individua le ragioni di interesse generale che possono giustificare l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione; il giudice valuta la legittimità del diniego con riferimento a tali ragioni, non la fondatezza della pretesa tributaria.
D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 3
Specifica criteri/condizioni per l'esercizio dell'autotutela; richiamato per delimitare le ipotesi in cui l'interesse generale giustifica l'annullamento d'ufficio.
L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2
Attribuisce la giurisdizione al giudice tributario su tutte le controversie in materia tributaria; quindi anche sui dinieghi di autotutela che incidono sul rapporto obbligatorio tributario, pur con i limiti di sindacato di cui sopra.
Prevede l'obbligo per l'esattore di conservare la matrice della cartella per cinque anni; dopo tale termine l'Agente della riscossione può assolvere l'onere probatorio mediante l'esibizione dell'estratto di ruolo con annotazioni della notificazione.
Sentenza Corte Cost. n. 181/2017
sent. n. 181 del 13 luglio 2017
Sottolinea che imporre un obbligo di risposta dell'Amministrazione alle istanze di autotutela potrebbe creare una seconda opportunità indefinita per contestare atti definitivi, con rischi per la definitività dell'obbligo tributario; conferma la limitazione del sindacato giudiziale sui dinieghi di autotutela.
Massime di principio
- L'impugnazione del diniego (o del silenzio-rifiuto) di autotutela è ammissibile ma il sindacato del giudice si limita alla legittimità del rifiuto: non è possibile riesaminare la fondatezza dell'atto impositivo ormai definitivo.
- Per ottenere l'annullamento in autotutela è necessario dimostrare o un interesse pubblico rilevante che giustifichi l'intervento d'ufficio dell'amministrazione secondo le norme richiamate, oppure uno specifico interesse proprio provato mediante la dimostrazione di un concreto danno imminente conseguente al mantenimento dell'atto.
- L'istanza di sgravio (autotutela) deve essere rivolta all'ente impositore; rivolgersi direttamente al concessionario della riscossione è inadeguato (al più il concessionario può ricevere istanze di sospensione).
- Il contribuente non può, con l'azione contro il diniego di autotutela, aggirare la decadenza dei rimedi giurisdizionali e riaprire indefinitamente il giudizio sulla legittimità dell'atto impositivo definitivo.
- Sul piano probatorio, l'Agente della riscossione può provare la notificazione della cartella con l'estratto di ruolo, soprattutto dopo il termine di conservazione delle matrici (5 anni ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73).
- In sede di appello è necessario formulare censure chiare e specifiche contro i motivi della decisione impugnata: la mancanza di specificità può comportare l'inammissibilità del gravame.
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