Sentenza del 08/01/2020 n. 10 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Agevolazioni prima casa - Estensione alle pertinenze - Liceità - Spiaggia privata - Vincolo pertinenziale - Sussiste - Limitazione pertinenzialità alle pertinenze classificabili C2, C6 e C/7 - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il ricorrente ha richiesto l'applicazione delle agevolazioni fiscali "prima casa" anche alla piccola spiaggia acquistata contestualmente all'abitazione, qualificandola come pertinenza; l'Agenzia ha negato l'agevolazione sostenendo che essa sarebbe limitata alle sole pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
La decisione
il giudice ha ritenuto sussistente la pertinenzialità della spiaggia in base all'art. 817 c.c. (destinazione durevole a servizio/ornamento della cosa principale), valorizzando l'espresso atto di acquisto che indicava la spiaggia quale pertinenza e il fatto che la separazione fisica fosse dovuta solo alla costruzione di una strada; è stata respinta l'interpretazione dell'Agenzia che limitava l'agevolazione esclusivamente alle pertinenze C/2, C/6 e C/7: la normativa indicata elenca alcune categorie ricomprese ma limita soltanto il numero di pertinenze ammesse per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 (una per ciascuna), non escludendo in generale altre tipologie di pertinenze dall'accesso all'agevolazione
Norme richiamate
art. 817 c.c.
"pertinenze: le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa dal proprietario della cosa principale o da chi ha diritto reale sulla cosa medesima"
la pertinenzialità si misura con il criterio della destinazione durevole a servizio o ornamento della cosa principale; tale nozione è applicabile anche ai fini tributari e può essere comprovata dall'atto di acquisto che dichiara la destinazione pertinenziale
punto 4, lettera C, II parte (bis) della tariffa
riferimento normativo citato nella sentenza (punto 4 lettera C II parte bis tariffa)
la disposizione include alcune categorie catastali (C/2, C/6, C/7) tra le pertinenze e stabilisce un limite numerico (una per ciascuna categoria) per impedire accumuli di box o magazzini; non va interpretata come esclusione totale di altre pertinenze dall'agevolazione "prima casa"
Massime di principio
- Ai fini dell'agevolazione "prima casa" la pertinenzialità va valutata con il criterio civilistico dell'art. 817 c.c.: conta la destinazione durevole a servizio o ad ornamento della cosa principale, non la mera contiguità fisica.
- La dichiarazione nell'atto di acquisto che un bene è acquistato come pertinenza è elemento probatorio rilevante e spesso decisivo per riconoscere la pertinenzialità, salvo prova contraria dell'amministrazione.
- La separazione fisica (es. una strada) non esclude la pertinenzialità quando sussiste un rapporto funzionale durevole con l'immobile principale.
- L'elencazione di categorie catastali (es. C/2, C/6, C/7) fra le pertinenze non comporta automaticamente l'esclusione di altre tipologie di beni; la norma fiscale può limitare il numero di pertinenze ammesse per specifiche categorie, ma non estromette dal beneficio beni che, in concreto, svolgono funzione pertinenziale.
- In caso di contestazione dell'Agenzia, è utile produrre l'atto di acquisto, documentazione sulla destinazione d'uso e prove concrete del collegamento funzionale tra immobile principale e presunta pertinenza.
- Quando la normativa limita il numero di pertinenze per categoria, occorre verificare la categoria catastale del bene e il rispetto del limite (es. una sola autorimessa C/6), ma la limitazione non autorizza un'interpretazione estensiva di esclusione per altri beni qualora siano pertinenziali.
- In controversie simili, la parte privata ha elevate probabilità di successo se dimostra la destinazione durevole e la volontà documentata di considerare il bene come pertinenza nell'atto di compravendita.
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