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Sentenza

Sentenza del 08/01/2020 n. 11 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Spese di giudizio -compensazione - obbligo di motivazione - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda la legittimità della compensazione integrale delle spese di giudizio disposta dalla Commissione senza adeguata motivazione. Dopo la sentenza della Corte costituzionale 19.04.2018 n.77 l'ambito delle "gravi ed eccezionali ragioni" non è più limitato ai soli casi di soccombenza reciproca o ad assoluta novità della questione ovvero a mutamento della giurisprudenza (richiamando l'art.13 DL n.132/2014), tuttavia permane l'obbligo per il giudice/Commissione di fornire una motivazione esaustiva e specifica circa la sussistenza di tali ragioni. La pronuncia richiama i principi di cui all'art.132 c.p.c. (effettività della motivazione) e la giurisprudenza della Cassazione relativa alla nullità della motivazione quando essa sia mancante, apparente, contraddittoria o incomprensibile.

La decisione

La decisione è stata censurata per violazione dell'art.132 c.p.c.: la motivazione della Commissione, limitandosi a frasi generiche del tipo "si ritiene opportuno compensare interamente le spese del giudizio", è risultata apparente/generica e quindi insufficiente. Ne deriva la nullità della decisione per carenza della motivazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle "gravi ed eccezionali ragioni" richieste per la compensazione. In pratica la sentenza/atto che aveva compensato le spese è stato annullato o comunque dichiarato viziato e il ricorso del privato ha avuto esito favorevole nella parte che censurava la compensazione priva di motivazione adeguata.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    Disposizione che disciplina la regolazione delle spese di lite e la possibilità di compensazione; interpretata in correlazione con l'obbligo di motivazione imposto dall'art.132 c.p.c.

  • art. 132 comma 2 c.p.c.

    Imposta l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la mancanza, l'apparenza, la contraddittorietà o l'incomprensibilità della motivazione integrano vizio formale che può determinare la nullità della sentenza.

  • D.L. n.132/2014 art.13

    Aveva delimitato le ipotesi riconducibili a "gravi ed eccezionali ragioni" (es. soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento giurisprudenziale); tale limitazione è stata riconsiderata alla luce della pronuncia costituzionale, ma resta fermo l'onere motivazionale del giudice.

  • Corte Costituzionale, sent. 19.04.2018 n.77

    Ha inciso sulla interpretazione delle 'gravi ed eccezionali ragioni', evitando una rigida limitazione delle stesse ai soli casi previsti dall'art.13 DL 132/2014; tuttavia non esime il giudice dall'obbligo di motivare compiutamente la decisione di compensazione.

  • Cass. civ. 23940/2017

    Richiama i vizi motivazionali che integrano la violazione dell'art.132 c.p.c. (motivazione mancante, apparente, contraddittoria o incomprensibile).

  • Cass. SS.UU. 8053/2014

    Conferma l'importanza sostanziale e procedurale della motivazione come requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale.

  • Cass. civ. 14888/2017

    Afferma che la motivazione che sia graficamente presente ma generica non consente di risalire al ragionamento del giudice e determina la nullità della sentenza.

  • Cass. civ. 23059/2018 e Cass. civ. 8346/2018

    Sottolineano che il giudice del merito deve specificare interpretativamente le ragioni gravemente ed eccezionalmente giustificanti la compensazione delle spese; la semplice formula generica non è sufficiente.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese è possibile anche oltre i casi tassativi indicati in precedenza, ma il giudice deve motivare con precisione le "gravi ed eccezionali ragioni" che la giustificano.
  • Una motivazione generica del tipo "si ritiene opportuno compensare" è insufficiente: integra vizio ai sensi dell'art.132 c.p.c. e può comportare la nullità della sentenza.
  • La valutazione dell'esistenza di gravi ed eccezionali ragioni è rimessa al giudice del merito ma richiede un esplicito ragionamento logico-giuridico che colleghi i fatti e il diritto alla decisione sulla compensazione.
  • I vizi motivazionali si manifestano non solo con l'assenza di motivazione, ma anche con motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile; in tali ipotesi è possibile l'annullamento del provvedimento che abbia disposto la compensazione.
  • In situazioni analoghe, la parte privata dovrebbe chiedere espressamente l'indicazione puntuale delle ragioni a fondamento della compensazione e, se la motivazione è generica, proporre impugnazione lamentando la violazione dell'art.132 c.p.c.

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