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Sentenza

Sentenza del 08/01/2020 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Imposta di registro - atto unico - pluralità di negozi - autonomia negoziale -imposta fissa - una per ciascun negozio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Questione sulla corretta applicazione dell'imposta fissa di registro per un atto unico contenente pluralità di negozi: il notaio sosteneva che l'imposta fissa (art. 11 Tariffa Parte Prima, T.U.R.) fosse una tassa d'atto (corrispettivo del servizio di registrazione) e pertanto dovesse applicarsi una sola volta indipendentemente dal numero di negozi contenuti nell'atto; l'Ufficio riteneva invece che, ai sensi degli artt. 20 e 21 DPR 131/1986, ogni disposizione autonoma contenuta nell'atto dovesse essere assoggettata separatamente all'imposta fissa, così emettendo avviso di liquidazione per ciascun negozio (le due vendite erano soggette ad IVA).

La decisione

La CTR ha confermato la sentenza di primo grado (CTP Genova) che aveva respinto il ricorso del notaio. È stato ritenuto che, alla stregua degli artt. 20 e 21 del DPR 131/1986 e della giurisprudenza di legittimità, quando un atto contiene negozi giuridicamente autonomi (distinti schemi causali, parti diverse, effetti non derivanti l'uno dall'altro) l'imposta fissa di registro si applica per ciascun negozio autonomo contenuto nell'atto. Pertanto l'avviso di liquidazione dell'Ufficio è confermato. Le spese sono compensate in entrambi i gradi di giudizio per la presenza di recente oscillazione giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • D.P.R. 131/1986 - art. 11 (Tariffa, Parte Prima)

    Richiamato dal notaio per sostenere la natura di imposta fissa applicabile 'una sola volta' come corrispettivo del servizio; la Commissione rileva che l'art.11 da solo non risolve la questione se l'atto contenga più disposizioni autonome.

  • D.P.R. 131/1986 - art. 20

    Stabilisce che la tassazione deve essere operata in relazione al contenuto degli atti e agli effetti giuridici prodotti; usato come criterio per valutare la tassazione in funzione del contenuto materiale dell'atto.

  • D.P.R. 131/1986 - art. 21

    Prevede che se un atto contiene più disposizioni non derivanti le une dalle altre, ciascuna disposizione va assoggettata singolarmente; norma chiave per affermare l'obbligo di applicare l'imposta per ogni negozio autonomo.

  • D.P.R. 131/1986 - art. 40

    Richiamato in fase iniziale dal notaio nell'istruttoria (il notaio aveva ritenuto di poter applicare una sola imposta fissa); la Commissione non sostanzia la tesi sulla base di tale richiamo.

  • Cost. art. 53

    Citato dal notaio per sostenere che l'imposta fissa non è collegata alla capacità contributiva e quindi sarebbe da qualificare come tassa; la Commissione non ritiene decisivo questo profilo costituzionale per risolvere la questione applicativa degli artt.20-21.

  • Cass. sent. 10789/2004

    Giurisprudenza richiamata dall'Ufficio a sostegno dell'applicazione dell'imposta per ciascun negozio autonomo, distinguendo tra negozi autonomi e negozio complesso.

  • Cass. sent. 10180/2009

    Ulteriore precedente citato che sostiene l'interpretazione per cui atti contenenti più negozi autonomi vanno assoggettati separatamente.

  • Cass. sent. 16707/2019

    Sentenza recente che chiarisce il criterio decisivo: se le operazioni sono autonomamente inquadrabili (distinti schemi causali) si applica l'imposta per ciascun negozio; se invece le negoziazioni sono tra loro strettamente collegate e consequenziali (negozio complesso), può valere l'assoggettamento unitario.

Massime di principio

  • Quando un atto contiene più negozi che sono giuridicamente autonomi (diversi acquirenti, distinti schemi causali, effetti non derivanti l'uno dall'altro) va applicata l'imposta fissa di registro a ciascun negozio.
  • Se le disposizioni contenute nell'atto sono strettamente connesse, consequenziali e formano un unico negozio complesso, può trovare applicazione un'unica imposta fissa: l'analisi è fattuale e si basa sul contenuto e sugli effetti giuridici dell'atto (art.20 e art.21 DPR 131/1986).
  • La qualificazione dell'imposta come 'tassa d'atto' non esclude l'applicazione delle norme sulla pluralità di disposizioni: non basta il richiamo alla presunta natura di corrispettivo per ottenere l'assoggettamento unitario.
  • La presenza di IVA sulle singole vendite non incide sul principio di autonomia dei negozi ai fini dell'imposta di registro: rileva la separazione degli schemi causali e delle parti coinvolte.
  • In caso di oscillazioni interpretative giurisprudenziali recenti, i giudici possono compensare le spese di lite; nelle controversie future è importante richiamare la giurisprudenza di Cassazione che distingue negozio autonomo vs negozio complesso.

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