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Sentenza

Sentenza del 08/01/2020 n. 8 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Rendita catastale - Modificazioni a mezzo doc-fa - Retrodatazione degli effetti a momento anteriore alla presentazione - Ammissibilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto che l'efficacia fiscale della modifica della rendita catastale si produce solo a far data dalla data di presentazione della proposta di modifica (nel caso specifico: dicembre 2017). Pertanto le imposte già liquidate dal Comune (ICI per il 2011 e IMU per il 2012, 2013 e 2014) risultavano correttamente calcolate sulla base dei dati catastali allora disponibili e il ricorso del contribuente è stato respinto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva che la modifica della rendita catastale, proposta tramite DOCFA, producesse effetti fiscali con decorrenza anteriore alla data di presentazione (ottenendo così la ricalcolazione/abbattimento dell'ICI per il 2011 e dell'IMU per il 2012-2014). La questione giuridica era se la variazione catastale potesse avere effetti retroattivi ai fini fiscali rispetto alla data di presentazione della pratica DOCFA.

Norme richiamate

  • norme e prassi sulla procedura DOCFA (Agenzia delle Entrate / Catasto)

    La variazione catastale tramite DOCFA produce effetti ufficiali e fiscali a decorrere dalla data di presentazione della proposta/istanza presso l'Ufficio competente; non è ammessa, in assenza di diversa determinazione dell'ufficio catastale o di provvedimento con efficacia retroattiva, la retrodatazione degli effetti fiscali a periodo anteriore.

  • normativa IMU/ICI (principi generali di imposizione sul patrimonio immobiliare)

    Le imposte comunali si calcolano sulla base della rendita catastale risultante negli archivi pubblici al momento della determinazione dell'imposta per l'anno di riferimento; il Comune può legittimamente basarsi sui dati catastali ufficiali in suo possesso fino a quando non interviene una variazione con efficacia anteriore riconosciuta dall'ufficio competente o da un provvedimento impugnato e riformato.

Massime di principio

  • Una variazione della rendita catastale comunicata tramite DOCFA ha efficacia fiscale a decorrere dalla data di presentazione della pratica, salvo che l'ufficio catastale o un provvedimento giurisdizionale disponga diversamente con effetto retroattivo.
  • Per ottenere riduzioni d'imposta su anni pregressi il contribuente deve dimostrare l'esistenza di un atto amministrativo o giudiziale che attribuisca retroattività alla nuova rendita; la sola presentazione tardiva della DOCFA non basta.
  • I Comuni possono applicare l'ICI/IMU in base ai dati catastali ufficiali disponibili al momento della liquidazione e non sono tenuti a ricalcolare imposte pregresse in assenza di variazioni catastali efficaci per quegli anni.
  • È consigliabile presentare tempestivamente le domande di variazione catastale e conservare la documentazione di ricezione/registrazione della pratica (data certa), perché solo da quella data partiranno gli effetti fiscali.

Testo integrale

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