Sentenza del 08/01/2020 n. 10 - Comm. Trib. II grado di Trento
Imposte di registro, ipotecarie e catastali - Immobile residenziale adibito a prima abitazione acquisito in sede di conciliazione giudiziale - Richiesta di determinare il valore dell'immobile secondo il valore catastale, in base al criterio c.d. prezzo-valore - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli acquirenti hanno chiesto che, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali relative a un immobile residenziale adibito a prima abitazione acquisito con verbale di conciliazione giudiziale, la base imponibile fosse determinata secondo il valore catastale (criterio c.d. prezzo‑valore) ai sensi dell'art. 1, comma 497, l. n. 266/2005, indipendentemente dal corrispettivo indicato nell'atto; l'Amministrazione aveva negato tale possibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto legittimo l'uso del criterio del prezzo‑valore anche per acquisti derivanti da conciliazione giudiziale, perché il valore di trasferimento in questo caso non è fissato dal giudice ma deriva da un accordo privato tra le parti e il verbale di conciliazione costituisce, a ogni effetto, un atto negoziale. Ne consegue che, a fronte di una libera scelta del contribuente, la base imponibile può essere costituita dal valore determinato sulla base della rendita catastale e non dal corrispettivo pattuito.
Norme richiamate
art. 1, comma 497, legge n. 266/2005
art. 1, comma 497, della l. n. 266 del 2005
La norma consente agli acquirenti di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) provenienti da espropriazione forzata o pubblico incanto di optare, a favore del contribuente, per la determinazione della base imponibile secondo il valore catastale (criterio prezzo‑valore); la Corte estende l'applicazione anche agli acquisti effettuati in sede di conciliazione giudiziale ritenendo che si tratti di un atto negoziale frutto dell'accordo privato e quindi ricadente nella disciplina della facoltà concessa al contribuente.
Massime di principio
- Il criterio prezzo‑valore può essere esercitato come opzione dal compratore solo quando vi sia una libera decisione del contribuente (non quando il prezzo sia imposto dal giudice).
- La disposizione, pur nata per espropriazioni e incanti, si applica anche alle acquisizioni in sede di conciliazione giudiziale, poiché il trasferimento è frutto di un accordo fra le parti e il verbale è atto negoziale.
- Si può determinare la base imponibile per registro, imposta ipotecaria e catastale sul valore derivato dalla rendita catastale, indipendentemente dal prezzo indicato nell'atto, quando ricorrono i requisiti normativi (immobile residenziale e libera opzione del contribuente).
- Non è applicabile se il valore di trasferimento è fissato coercitivamente dal giudice o in situazioni in cui non sussista una scelta libera del contribuente.
- In casi simili il contribuente dovrebbe esplicitare la scelta per il criterio prezzo‑valore al momento della registrazione e fornire il calcolo del valore catastale (rendita catastale e coefficienti) per evitare contestazioni.
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