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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24631/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. Non emerge dal testo una modifica del giudizio di merito, ma soltanto il rigetto processuale dell'impugnazione per inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 7 ottobre 2024. La Corte rileva che i motivi sono inammissibili perché non contengono una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto né congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato. Inoltre, i motivi risultano manifestamente infondati: in parte sono meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette e coerenti, specie quanto allo stato di necessità e all'art. 131-bis c.p.; in parte introducono per la prima volta in cassazione una questione relativa alle pene sostitutive, non richiesta né nell'atto di appello né in udienza.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama la disciplina della particolare tenuità del fatto come questione già esaminata e disattesa nei gradi di merito, ritenendo non fondato il motivo che la investe.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non esponga in modo puntuale le ragioni di diritto e non si confronti specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • Sono manifestamente infondati i motivi che si limitano a riprodurre censure già vagliate e disattese dai giudici di merito senza evidenziare errori logici o giuridici della decisione impugnata.
  • Non possono essere dedotte per la prima volta in sede di legittimità questioni non introdotte nei precedenti gradi di giudizio, come la richiesta di applicazione delle pene sostitutive.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo diversa disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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