Cassazione Civile, Ordinanza n. 12183/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionati)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di riconoscimento di benefici previdenziali connessi all'esposizione all'amianto. La corte di merito aveva dichiarato inammissibile la domanda originaria ritenendo maturata una decadenza speciale per mancata presentazione, entro il termine indicato, della domanda amministrativa all'INAIL. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: omessa pronuncia su richieste istruttorie e motivi di appello; omessa pronuncia sulla prospettazione secondo cui avevano già maturato il diritto a pensione alla data rilevante; violazione delle norme processuali e sostanziali in tema di benefici amianto e decadenza, sostenendo che la decadenza applicata dalla Corte d'appello non potesse operare nei loro confronti in quanto rientranti nel regime previgente o comunque nella disciplina salvaguardata dalla normativa sopravvenuta; ulteriori censure sul vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo sulla decadenza. Ha affermato che la decadenza speciale prevista dal D.L. n. 269 del 2003 non si applica ai lavoratori rientranti nel regime previgente della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e a quelli per i quali opera la clausola di salvezza del comma 6-bis introdotto in conversione. Ha quindi censurato la decisione d'appello per avere applicato automaticamente la decadenza senza prima verificare l'eventuale operatività della disciplina previgente. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 47, comma 5, D.L. n. 269 del 2003
la decadenza speciale ivi prevista non opera automaticamente per i lavoratori che rientrano nel regime previgente o che sono salvaguardati dal comma 6-bis; va verificata preliminarmente l'applicabilità della disciplina previgente.
art. 47, comma 6-bis, D.L. n. 269 del 2003
Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8
norma di salvaguardia che preserva l'applicazione della disciplina precedente per i lavoratori che avevano già maturato il diritto a pensione alla data indicata.
art. 13, comma 8, L. n. 257 del 1992
costituisce il regime previgente dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, non soggetto alla decadenza speciale introdotta successivamente nei termini ritenuti dalla Corte.
art. 1, D.M. 27 ottobre 2004
nella parte in cui estende il termine di decadenza anche ai lavoratori coperti dal regime previgente, contrasta con la fonte primaria e va disapplicato.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e vizio di motivazione.
richiamato dalle censure di omessa pronuncia su domande e questioni dedotte in appello.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al vizio di motivazione e alla necessità di decisione motivata.
invocato per lamentare carenza di motivazione della sentenza di merito.
art. 24 Cost.
richiamato in relazione al diritto di difesa per omessa pronuncia sulle richieste istruttorie.
Massime di principio
- In materia di benefici previdenziali per esposizione all'amianto, la decadenza speciale introdotta dalla normativa sopravvenuta non si applica automaticamente a tutti i lavoratori, ma va coordinata con la clausola di salvezza del regime previgente.
- Quando una disposizione secondaria amplia l'ambito di applicazione di una decadenza oltre i limiti della fonte primaria, essa deve essere disapplicata per contrasto con la legge.
- Prima di dichiarare l'inammissibilità o la decadenza della domanda previdenziale, il giudice deve verificare se il richiedente rientri tra i soggetti per i quali la normativa transitoria conserva la disciplina anteriore.
- Se il motivo di ricorso che investe la decadenza è accolto, restano assorbite le ulteriori censure che dipendono logicamente dalla medesima questione pregiudiziale.
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