Cassazione Civile, Ordinanza n. 02367/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un rapporto formalmente qualificato come collaborazione a progetto, stipulato nel 2005 per attività di lavorazione e notifica di atti esattoriali. Il lavoratore aveva chiesto di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo 2005-2009 e il pagamento delle differenze retributive, del TFR e della tredicesima. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo insussistente uno specifico progetto e quindi operante la conversione del rapporto ai sensi dell'art. 69 d.lgs. 276/2003. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1372 c.c. per non avere la corte d'appello riconosciuto la risoluzione del rapporto per mutuo consenso, valorizzando l'inerzia del lavoratore; 2) violazione degli artt. 61 e 62 d.lgs. 276/2003, sostenendo che il progetto può coincidere con una fase dell'attività aziendale e non deve essere estraneo o originale rispetto all'oggetto sociale; 3) violazione dell'art. 69 d.lgs. 276/2003 e dell'art. 24 Cost., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la presunzione di conversione non sarebbe automatica ma relativa, con prova contraria; 4) omesso esame di fatti decisivi sull'inquadramento al terzo livello e sull'orario di lavoro, lamentando che l'attività fosse solo consegna di atti e che il riconoscimento economico fosse stato parametrato indebitamente a 40 ore settimanali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non pertinente rispetto alla reale ratio della decisione d'appello, la quale aveva ritenuto assorbita l'eccezione di mutuo consenso perché il rapporto si era già estinto per scadenza del termine e le domande del lavoratore riguardavano un periodo ormai pregresso. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, ribadendo che nel lavoro a progetto il progetto deve essere specifico, delimitato e funzionale a un risultato concreto, non potendo risolversi nella mera riproposizione dell'oggetto sociale o dell'attività ordinaria del committente; ha inoltre confermato che, nella formulazione ratione temporis applicabile dell'art. 69 d.lgs. 276/2003, l'assenza di uno specifico progetto comporta automaticamente la conversione in rapporto subordinato a tempo indeterminato, senza accertamenti ulteriori sulla subordinazione. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per la preclusione della doppia conforme e perché diretto in realtà a sollecitare una diversa valutazione del fatto, non un vero omesso esame. Non ha provveduto sulle spese per la tardività del controricorso. Ha dato atto, infine, dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il motivo sul mutuo consenso è stato dichiarato inammissibile perché la censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sull'inerzia del lavoratore ma sull'avvenuta cessazione del rapporto per scadenza del termine e sull'assenza di domanda di prosecuzione.
art. 61 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
il progetto, programma o fase di esso deve essere specifico, determinato dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione di un risultato; non è necessario che sia estraneo all'attività ordinaria dell'impresa, ma deve essere concretamente distinguibile e dotato di contenuto caratterizzante.
art. 62 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
la specificità del progetto richiede una descrizione chiara e precisa del suo oggetto e della sua portata, tale da delimitarne il contenuto caratterizzante.
art. 69 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
nella disciplina applicabile ratione temporis, la mancanza di uno specifico progetto comporta la conversione automatica del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione, senza necessità di ulteriori indagini sulla concreta subordinazione.
art. 24 Cost.
la tesi della ricorrente sulla natura relativa della presunzione di conversione è stata respinta, escludendo che la soluzione adottata dalla giurisprudenza determini violazione del diritto di difesa.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili per mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito; nella doppia conforme è inoltre operante una preclusione all'ammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi.
la Corte ha richiamato integralmente i precedenti conformi già decisi in un caso analogo.
richiamato come disciplina sostanzialmente sostituita, quanto alla preclusione in caso di doppia conforme, dall'attuale art. 360, comma 4, c.p.c.
richiamato per affermare la tardività del controricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo del ricorrente, in caso di rigetto del ricorso, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel lavoro a progetto, la validità del contratto richiede l'individuazione ex ante di un progetto, programma o fase di lavoro specifico, con un contenuto caratterizzante che delimiti con precisione oggetto e portata dell'incarico e consenta di distinguere il risultato atteso dalla mera attività ordinaria dell'impresa.
- Il progetto non deve necessariamente essere estraneo o eccezionale rispetto all'oggetto sociale del committente, ma non può ridursi alla mera riproposizione dell'attività aziendale ordinaria; deve essere concretamente distinguibile e finalizzato a un risultato autonomamente gestito dal collaboratore.
- Se un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è instaurato senza uno specifico progetto, la disciplina ratione temporis applicabile prevede la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza che il giudice debba accertare in concreto l'esistenza degli indici della subordinazione.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando mira, in realtà, a sollecitare una diversa valutazione delle prove o del merito già compiuta dai giudici di merito, specie in presenza di doppia conforme.
- L'eccezione di mutuo consenso alla cessazione del rapporto deve confrontarsi con la reale base argomentativa della decisione di merito: se il giudice ha ritenuto che il rapporto fosse già cessato per scadenza del termine e che la domanda del lavoratore riguardasse solo il periodo pregresso, la doglianza sull'inerzia del lavoratore è inconferente.
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