Cassazione Penale, Sentenza n. 3720/2022 del 02/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: (1) vizio processuale per presunta nullità o inutilizzabilità della rinnovata escussione del teste (ordinanza del 5/5/2016 e rinnovazione 20/5/2016) perché i nominativi pronunciati non sarebbero stati registrati e il tribunale avrebbe dovuto verificare il nastro prima di rinnovare; (2) violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione del fatto come rapina, contestando l'esistenza di condotte violente o minatorie e la finalità di profitto, nonché la partecipazione concorrente di alcuni imputati (si sostiene che le condotte potessero rientrare al più nella violenza privata ex art.610 c.p. o che taluni imputati siano stati erroneamente ritenuti partecipi quando invece estranei)
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi come infondati. Ha ritenuto legittima e necessaria la rinnovazione dell'esame testimoniale ai sensi dell'art.507 c.p.p. (impossibilità di ricavare i nominativi dalla registrazione/verbalizzazione precedente) e ha escluso la nullità o l'inutilizzabilità dedotte. Quanto al merito, la Corte ha confermato la qualificazione dei fatti come rapina aggravata, riconoscendo la coerenza e sufficienza della motivazione dei giudici di merito e dichiarando inammissibili le doglianze che chiedevano una rivalutazione della prova. La sentenza di appello veniva quindi confermata nei punti essenziali; la Corte ha altresì ricordato che i capi 2 e 3 risultavano estinti per prescrizione (con eliminazione delle conseguenze sanzionatorie) e che erano stati applicati benefici a taluni imputati. Infine la parte privata che ha proposto i ricorsi è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; i censure devono essere specifiche. La Corte ha ritenuto le censure generiche o prive della necessaria allegazione probatoria come inammissibili o infondate
Attribuisce al giudice il potere di assumere d'ufficio mezzi di prova; la Corte ha interpretato questo potere come legittimo anche per la rinnovazione dell'esame testimoniale quando sussista l'assoluta necessità (es. impossibilità di ricavare nominativi dalla precedente registrazione)
Principio del contraddittorio; la Corte ha ritenuto compatibile l'assunzione d'ufficio della prova con il contraddittorio, purché rispettate le modalità di esame e controesame
Norme sulla tempestività dell'eccezione di nullità e sulla decadenza; la Corte ha rilevato che la parte non aveva eccepito tempestivamente la nullità dell'ordinanza e quindi la nullità era stata sanata
Disciplina delle liste testimoniali; la Corte ricorda che il potere del giudice non è limitato dalle decadenze delle parti quando sussiste necessità probatoria
Principio dispositivo in materia di prova; la Corte sottolinea che tale principio ha eccezioni e non impedisce al giudice di acquisire d'ufficio prove indispensabili
art. 111, comma 2 Cost.
Principio del giusto processo e del contraddittorio; la Corte ritiene che la disciplina sull'assunzione di prova d'ufficio sia compatibile con il diritto al contraddittorio
Delitto di violenza privata evocato come possibile diversa qualificazione; la Corte ha ritenuto tuttavia che i fatti integrassero rapina per la dinamica e la sottrazione con finalità di profitto
Prevede la condanna alle spese del procedimento per la parte privata che propone ricorso rigettato; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese
Poteri istruttori nel giudizio d'appello; richiamata a supporto della possibilità di acquisire prove d'ufficio anche in appello
Poteri istruttori nel giudizio abbreviato citati come parte della giurisprudenza che autorizza l'assunzione d'ufficio di mezzi probatori
Richiesto l'interesse all'impugnazione; la Corte ha osservato che la difesa non ha spiegato l'interesse concreto derivante dalla dedotta nullità
Massime di principio
- Il giudice può disporre l'assunzione o la rinnovazione di mezzi di prova d'ufficio (art.507 c.p.p.) anche se le parti siano decadute o la prova già assunta presenti carenze, purché sussista l'assoluta necessità e sia garantito il contraddittorio
- La deduzione di nullità processuale deve essere eccepita tempestivamente; l'omessa produzione di un elemento probatorio nel ricorso (es. file audio) può rendere il motivo privo della necessaria specificità e quindi infondato
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione della gravosità o dell'attendibilità delle prove già valutate dal giudice di merito, salvo che la motivazione non sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria
- Per la qualificazione di rapina occorre valutare la presenza della condotta violenta o minatoria e la finalità di profitto; la sottrazione di beni e la consumazione del profitto (es. consumo/appropriazione senza pagamento) possono integrare la finalità di profitto anche se il valore del bene non è elevato
- La parte che propone ricorso alla Cassazione deve indicare con precisione gli elementi probatori a supporto delle proprie doglianze: l'assenza di allegazioni probatorie concrete (es. file audio) indebolisce il motivo
- Se la rinnovazione della prova si rende necessaria per lacune tecniche (registrazione/verbalizzazione inaccessibile), la rinnovazione non costituisce di per sé una nullità e non rileva come pregiudizio se non dimostrato concretamente
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