Cassazione Civile, Ordinanza n. 36436/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un’associazione professionale legale aveva intrattenuto per molti anni rapporti di collaborazione con due società assicurative per attività giudiziali e stragiudiziali. Nel 2007 le parti avevano sottoscritto una convenzione che fissava i compensi per gli incarichi professionali e prevedeva una durata annuale rinnovabile; nel 2013 era stata stipulata una nuova convenzione che disciplinava anche i compensi relativi ad attività già affidate e non ancora concluse. Successivamente la società assicurativa aveva sospeso i pagamenti e il conferimento di incarichi. L’associazione aveva quindi ottenuto più decreti ingiuntivi per fatture relative a diversi incarichi professionali, con aggiunta di un importo forfettario per trasferta, e la società aveva proposto opposizioni. In primo grado i decreti erano stati confermati; in appello il tribunale aveva rigettato l’appello principale della società, l’appello dell’altra società per difetto di interesse e l’appello incidentale dell’associazione, compensando integralmente le spese. Nel ricorso principale l’associazione ha censurato: l’asserita inammissibilità della decisione sul frazionamento del credito per violazione del chiesto e pronunciato; la mancata considerazione di un asserito giudicato esterno formatosi su precedenti decisioni che avrebbero escluso il frazionamento; la qualificazione della convenzione del 2007 come contratto normativo e la conseguente affermazione dell’unitarietà del rapporto, deducendo violazione delle norme sul contratto, sull’oggetto determinato o determinabile e sull’interpretazione contrattuale; infine, la compensazione delle spese di lite. La società assicurativa, con ricorso incidentale, ha contestato invece il rimedio adottato dal tribunale: pur riconosciuto il frazionamento abusivo e l’assenza di interesse alla trattazione separata, il giudice d’appello avrebbe dovuto eliminare anche gli effetti distorsivi sulle spese della fase monitoria, non limitarsi a compensare le spese della sola opposizione. La Corte ha respinto i primi tre motivi del ricorso principale, dichiarando assorbito il quarto, e ha accolto il ricorso incidentale nei limiti in cui lamentava la mancata eliminazione di tutti gli effetti economici dell’abusivo frazionamento; la sentenza è stata quindi cassata con rinvio al tribunale per nuova regolazione delle spese e degli effetti processuali conseguenti.
La decisione
La Corte ha respinto i primi tre motivi del ricorso principale dell’associazione professionale, ritenendo infondate le censure sulla pretesa novità della questione, sull’asserito giudicato esterno e sulla qualificazione della convenzione come contratto normativo. Ha ritenuto assorbito il quarto motivo del ricorso principale sulle spese. Ha invece accolto l’unico motivo del ricorso incidentale della società assicurativa, affermando che, una volta accertato l’abusivo frazionamento del credito, il giudice di merito deve eliminare tutti gli effetti distorsivi della frammentazione, anche con riferimento alle spese della fase monitoria, e non limitarsi alla sola compensazione delle spese dell’opposizione. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
l’appello è ammissibile se indica le parti della decisione da riesaminare e specifica i motivi di dissenso.
invocato dalla ricorrente principale e dalla ricorrente incidentale in tema di novità delle domande e dei limiti dell’appello; nel caso concreto la Corte esclude la novità della questione dedotta.
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ritiene che nel caso non vi sia stata violazione.
invocato in relazione al passaggio in giudicato di precedenti decisioni, ma la Corte esclude l’efficacia preclusiva dedotta.
richiamato per la devoluzione delle questioni non riproposte; la Corte non ravvisa il vizio dedotto.
la Corte ribadisce che il giudicato sul frazionamento ha natura solo processuale e non impedisce la diversa decisione in altro giudizio.
la qualificazione giuridica dell’accordo come contratto normativo non integra una decisione a sorpresa che richieda previa rimessione al contraddittorio.
art. 111 Cost.
richiamato a tutela del contraddittorio e del giusto processo; non risulta violato.
richiamato dalla ricorrente principale per contestare la qualificazione negoziale; la Corte conferma la riconducibilità dell’accordo alla funzione di regolazione preventiva del rapporto.
richiamato in relazione all’autonomia contrattuale e alla qualificazione dell’accordo, ritenuta legittima dalla Corte.
la Corte esclude l’indeterminatezza dell’oggetto dell’accordo, perché le condizioni economiche erano puntualmente predeterminate per i futuri incarichi.
richiamato per sostenere la natura dei singoli incarichi professionali; la Corte non lo ritiene ostativo alla convenzione quadro.
invocato per l’interpretazione del contratto secondo la comune intenzione delle parti; la Corte non accoglie la censura.
richiamato dalla ricorrente principale in tema di prova presuntiva; la Corte non ravvisa vizi nella motivazione dell’appello.
richiamato dalla ricorrente principale per contestare la clausola sulla restituzione delle pratiche; la Corte ritiene irrilevante la doglianza rispetto al divieto di frazionamento.
la violazione dei doveri di lealtà e probità processuale giustifica, anche a prescindere dalla soccombenza, la ripetizione delle spese causate dalla condotta abusiva.
richiamato in tema di criteri di regolazione delle spese, ma in presenza di abuso del processo opera anche la deroga fondata sulla condotta processuale.
la Corte precisa che l’abusivo frazionamento non incide solo sulle spese di opposizione, ma può determinare l’esclusione della ripetizione delle spese superflue e di quelle causate dall’abuso, anche della fase monitoria.
le domande separate, se improponibili per frazionamento abusivo, possono essere riproposte unitariamente con altre domande relative a crediti analoghi.
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale, senza accoglimento autonomo della specifica doglianza processuale.
richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai vizi processuali dedotti.
art. 2 Cost.
evocato per fondare il divieto di parcellizzazione giudiziale del credito in contrasto con solidarietà e giusto processo.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente principale in tema di tutela giurisdizionale e abuso del processo.
art. 111 Cost.
richiamato anche per il principio del giusto processo, ritenuto non violato nella qualificazione del rapporto.
richiamato dalla ricorrente principale per la liquidazione delle spese professionali.
Massime di principio
- La qualificazione di un accordo quadro come contratto normativo è compatibile con la previsione preventiva delle condizioni economiche dei futuri incarichi professionali e non richiede, di per sé, la previa attivazione del contraddittorio se il giudice si limita a dare un diverso inquadramento giuridico ai fatti allegati.
- Il divieto di abusivo frazionamento del credito opera quando pretese creditorie distinte, ma riconducibili a un rapporto unitario o comunque a una relazione sostanzialmente omogenea tra le parti, vengano azionate separatamente senza un oggettivo interesse alla tutela frazionata.
- Il giudicato formatosi sulla statuizione che esclude o riconosce il frazionamento ha, in linea generale, natura processuale e non preclude la diversa valutazione della medesima questione in un successivo giudizio tra le stesse parti.
- L’abusivo frazionamento non comporta soltanto conseguenze sulle spese del giudizio di opposizione, ma impone di eliminare tutti gli effetti processuali ed economici distorsivi della frammentazione, incluse le spese della fase monitoria causate dalla scelta processuale abusiva.
- Nelle controversie tra le stesse parti relative a distinti crediti professionali maturati nel contesto di una relazione continuativa, il creditore può agire separatamente solo se dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla trattazione frazionata; in difetto, le domande vanno proposte cumulate in un unico processo.
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