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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36631/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, definito con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., ha ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale che gli aveva applicato la pena di euro 120 di ammenda per il reato di cui all'art. 651 c.p., commesso il 31/12/2023. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avesse valutato la possibile sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., pur avendone espressamente chiesto l'applicazione; la richiesta di patteggiamento era stata formulata solo in via subordinata rispetto a tale istanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, dopo la novella introdotta dalla legge n. 103/2017, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita la ricorribilità per cassazione delle sentenze di patteggiamento ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorrente aveva invece censurato la mancata valutazione di una causa di non punibilità, cioè un profilo estraneo ai motivi tassativi di ricorso, l'impugnazione è stata ritenuta inammissibile. In conseguenza dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama il rito applicativo della pena concordata, rispetto al quale opera la disciplina speciale delle impugnazioni

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    limita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento

  • art. 131-bis c.p.

    la mancata valutazione della particolare tenuità del fatto non è deducibile con ricorso per cassazione contro sentenza di patteggiamento, perché richiede un apprezzamento di merito incompatibile con il rito e non rientra nei motivi tassativi di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    la verifica delle cause di immediato proscioglimento non consente, nel rito del patteggiamento, di aggirare i limiti legali all'impugnazione

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in presenza dei presupposti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto la disciplina restrittiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • La deduzione della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è proponibile contro la sentenza di applicazione pena concordata, poiché richiede un giudizio di merito non compatibile con i limiti del rito.
  • La rilevabilità d'ufficio delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non amplia il catalogo dei motivi di ricorso avverso il patteggiamento oltre i casi tassativi previsti dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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