Cassazione Penale, Sentenza n. 12885/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Crapanzano: deduceva vizio di motivazione e travisamento dei fatti in relazione alla ritenuta compartecipazione alla rapina (capo a), contestando la valutazione dei contatti telefonici, delle geolocalizzazioni e delle dichiarazioni del coimputato/coindagati. Mottin: deduceva carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 c.p. (penultimo comma, ultimo periodo) limitatamente al sintagma "per la durata di anni cinque" per contrasto con l'art. 27 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. In ordine a Crapanzano, la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate o inammissibili: il giudizio di merito aveva fornito motivazione logica e congrua basata su elementi indiziari unitariamente valutati (telefonata alla vittima, tabulati, geolocalizzazioni, dichiarazioni del coimputato Ferraro, contatti post-reato e attività estorsiva). Quanto a Mottin, la Corte ha confermato che la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni è prevista ex lege dall'art. 29 c.p. e non richiede motivazione aggiuntiva; la questione di legittimità costituzionale del sintagma "per la durata di anni cinque" è stata ritenuta manifestamente infondata rispetto all'art. 27 Cost. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma equitativamente determinata in 3.000 euro (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma richiamata per la presentazione delle conclusioni scritte da parte del Sostituto Procuratore Generale; utilizzata come riferimento procedurale per le conclusioni in udienza.
Richiamato in riferimento alla rinuncia di motivi di appello e all'accordo di concordato in sede di appello che ha comportato la rideterminazione della pena per Mottin; disciplina la rinuncia a impugnazioni nell'ambito del patteggiamento/accordo in appello.
art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.
Norma che disciplina il vizio per "travisamento della prova" deducibile in cassazione; la Corte ricorda che tale vizio può essere dedotto solo con specifiche deduzioni e, nel caso di doppia conforme, se il dato probatorio è stato introdotto per la prima volta in sede di motivazione di secondo grado.
"per la durata di anni cinque"
Norma che prevede l'interdizione dai pubblici uffici quale pena accessoria e stabilisce la misura di cinque anni per il caso in esame; la Corte ha ritenuto che la previsione sia di legge e non richieda motivazione ulteriore da parte del giudice di merito.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla difesa di Mottin per contestare la compatibilità costituzionale della durata della pena accessoria; la Corte ha ritenuto infondata la questione, ritenendo la previsione legislativa compatibile con i principi di legalità e funzione rieducativa della pena.
Norma applicata per la statuizione sulle spese a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità dei ricorsi; ha comportato anche la condanna al pagamento verso la Cassa delle Ammende.
Richiamato implicitamente quale norma sostanziale relativa al reato di rapina (contestato nel capo a); la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito sulla compartecipazione al delitto.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità (Corte di Cassazione) non è luogo per rivedere la valutazione del merito o sostituirsi al giudice di fatto: può sindacare solo la correttezza logico-giuridica e la completezza della motivazione.
- Per contestare un "travisamento della prova" in Cassazione è necessario dedurre in modo specifico che un dato probatorio sia inesistente o che sia stato valutato per la prima volta in appello; mere contestazioni generiche o l'estrapolazione di brani di prova sono inammissibili.
- La valutazione globale e unitaria degli indizi da parte del giudice di merito è legittima: non è consentito frammentare il quadro probatorio per neutralizzarne l'efficacia senza dimostrare errori logici nella motivazione.
- Le pene accessorie previste espressamente dalla legge (es. interdizione dai pubblici uffici per la durata stabilita dall'art. 29 c.p.) non richiedono motivazione aggiuntiva se applicate nella misura di legge; la loro incostituzionalità va dimostrata sulla base di profili solidi e non sulla semplice asserzione di contrasto con l'art. 27 Cost.
- Una critica isolata a una singola valutazione presente nella sentenza di merito non è sufficiente a determinare l'annullamento per vizio di motivazione se il restante impianto motivazionale preserva la coerenza e la compattezza logica della decisione.
- In caso di inammissibilità dei ricorsi, sono normalmente disposte la condanna alle spese processuali e il pagamento alla Cassa delle Ammende, con importo determinato equitativamente in relazione ai profili di colpa emergenti dai ricorsi.
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